Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 marzo 2001
Cara Aduc,
Mi presento: ho 39 anni, il mio lavoro principale è insegnante di matematica e fisica alle superiori, ma mi diletto di altri lavori, come impianti elettrici per abitazioni, e riparazioni di ogni genere. Mi piace viaggiare e di conseguenza conoscere le lingue.
Nato qui in provincia di Salerno, ho vissuto dai 7 ai 34 anni a Verona, e da cinque anni sono tornato a vivere a Cava: ho così approfondito entrambi i modo di vivere, parecchio diversi tra loro.
Nel campo della difesa dei diritti personali, ho al mio attivo tre ricorsi per autovelox presentati con successo (6 anni fa) e la condanna della mia Banca (Commerciale Italiana, una delle più importanti in Italia) da parte dell’Ombusdman a cui due anni fa mi ero rivolto. Ma mi manca assolutamente esperienza della giustizia ordinaria, anche solo di un giudice di pace.
Anzi, penso che potreste dedicare una prossima 'scheda' del notiziario quindicinale proprio a questa figura, ed alla possibilità e ai modi per il cittadino di accedervi.
All’attenzione di un vostro legale:
Il mio problema è che abito troppo vicino ad una chiesa 'importante' della mia cittadina, il cui parroco, in nome di una smania di grandezza, suona dei campanoni azionati da un motore elettrico, molto spesso durante la giornata. Pur essendo le mie finestre a 200 mt in linea d' aria dal campanile, il rumore è intollerabile, in particolare quando mi sveglia regolarmente la domenica mattina alle ore 6, 30. Potete immaginare quei poveracci che vivono nella piazza stessa in cui è situato il campanile.
Dopo aver consultato una vasta giurisprudenza sulla questione, ho capito di essere perfettamente dalla parte della ragione, in quanto la cosa costituisce palese violazione dell’art. 659 c.p.
Confortato da ciò, mi sono mosso per effettuare una raccolta di firme nella zona, per la richiesta esplicita al parroco di 'suonare le campane ad un volume tollerabile in relazione all’orario e ne ho ottenute una trentina, da abitanti di palazzi diversi.
La mia idea era di presentare per prima tale petizione, avvisando nel contempo che se verrà ignorata si procederà con la denuncia.
Dato che la questione delle campane è una delle più ricorrenti legate alla violazione dell’art. 659; dato che da pareri di persone che conoscono tale parroco, si tratta di un invasato (basta sentire le campane a festa che suona per 2 minuti la domenica mattina, appunto), se come temo la petizione non sortirà effetto, come devo procedere?
Non ho alcuna esperienza di cause davanti alla giustizia ordinaria e perciò vi chiedo:
Devo contattare necessariamente un avvocato o posso sporgere denuncia di persona?
Posso invocare da subito una richiesta di danni, meglio se a nome di tutte le trenta persone firmatarie della petizione, in modo che, il parroco eventualmente spaventato dalla somma che, anche se tra diversi anni, dovrà pagare, cesserà il disturbo?
O meglio: in quanto danneggiato nel mio riposo, posso chiedere il danno materiale (o biologico?) quantificandolo, ed esso verrà moltiplicato per ogni settimana che il parroco eventualmente insisterà nella violazione di legge?
E' più efficace fare presentare subito la petizione tramite raccomandata di un avvocato, dove specifichi anche qualche sentenza significativa già emesse in materia dalla Cassazione?
Vi ringrazio per l’esauriente consulenza che vorrete fornirmi.
Mi presento: ho 39 anni, il mio lavoro principale è insegnante di matematica e fisica alle superiori, ma mi diletto di altri lavori, come impianti elettrici per abitazioni, e riparazioni di ogni genere. Mi piace viaggiare e di conseguenza conoscere le lingue.
Nato qui in provincia di Salerno, ho vissuto dai 7 ai 34 anni a Verona, e da cinque anni sono tornato a vivere a Cava: ho così approfondito entrambi i modo di vivere, parecchio diversi tra loro.
Nel campo della difesa dei diritti personali, ho al mio attivo tre ricorsi per autovelox presentati con successo (6 anni fa) e la condanna della mia Banca (Commerciale Italiana, una delle più importanti in Italia) da parte dell’Ombusdman a cui due anni fa mi ero rivolto. Ma mi manca assolutamente esperienza della giustizia ordinaria, anche solo di un giudice di pace.
Anzi, penso che potreste dedicare una prossima 'scheda' del notiziario quindicinale proprio a questa figura, ed alla possibilità e ai modi per il cittadino di accedervi.
All’attenzione di un vostro legale:
Il mio problema è che abito troppo vicino ad una chiesa 'importante' della mia cittadina, il cui parroco, in nome di una smania di grandezza, suona dei campanoni azionati da un motore elettrico, molto spesso durante la giornata. Pur essendo le mie finestre a 200 mt in linea d' aria dal campanile, il rumore è intollerabile, in particolare quando mi sveglia regolarmente la domenica mattina alle ore 6, 30. Potete immaginare quei poveracci che vivono nella piazza stessa in cui è situato il campanile.
Dopo aver consultato una vasta giurisprudenza sulla questione, ho capito di essere perfettamente dalla parte della ragione, in quanto la cosa costituisce palese violazione dell’art. 659 c.p.
Confortato da ciò, mi sono mosso per effettuare una raccolta di firme nella zona, per la richiesta esplicita al parroco di 'suonare le campane ad un volume tollerabile in relazione all’orario e ne ho ottenute una trentina, da abitanti di palazzi diversi.
La mia idea era di presentare per prima tale petizione, avvisando nel contempo che se verrà ignorata si procederà con la denuncia.
Dato che la questione delle campane è una delle più ricorrenti legate alla violazione dell’art. 659; dato che da pareri di persone che conoscono tale parroco, si tratta di un invasato (basta sentire le campane a festa che suona per 2 minuti la domenica mattina, appunto), se come temo la petizione non sortirà effetto, come devo procedere?
Non ho alcuna esperienza di cause davanti alla giustizia ordinaria e perciò vi chiedo:
Devo contattare necessariamente un avvocato o posso sporgere denuncia di persona?
Posso invocare da subito una richiesta di danni, meglio se a nome di tutte le trenta persone firmatarie della petizione, in modo che, il parroco eventualmente spaventato dalla somma che, anche se tra diversi anni, dovrà pagare, cesserà il disturbo?
O meglio: in quanto danneggiato nel mio riposo, posso chiedere il danno materiale (o biologico?) quantificandolo, ed esso verrà moltiplicato per ogni settimana che il parroco eventualmente insisterà nella violazione di legge?
E' più efficace fare presentare subito la petizione tramite raccomandata di un avvocato, dove specifichi anche qualche sentenza significativa già emesse in materia dalla Cassazione?
Vi ringrazio per l’esauriente consulenza che vorrete fornirmi.
Risposta ADUC
Ci sono ben due schede sul giudice di pace -reperibili in Archivio Schede de La Scheda Pratica: possono bastare?
Riteniamo che in primo luogo sarebbe utile ottenere una perizia tramite i vigili urbani (i quali potranno rilevare l'intensita' dei decibel) e successivamente inviare una raccomandata A/R di diffida, specificando che se il comportamento lesivo dovesse proseguire, si rendera' necessario adire le vie legali.
Il primo passo sara' tentare una conciliazione (informale, senza alcun rischio e senza necessita' alcuna di legali).
Il secondo passo, sara' un contenzioso -un poco piu' articolato, trattandosi di causa vera, ma abbastanza lineare e semplice da gestire, avendo tutte le prove necessarie.
L'indirizzo del giudice di pace e' reperibile sull'elenco telefonico alla voce Uffici Giudiziari.
Riteniamo che in primo luogo sarebbe utile ottenere una perizia tramite i vigili urbani (i quali potranno rilevare l'intensita' dei decibel) e successivamente inviare una raccomandata A/R di diffida, specificando che se il comportamento lesivo dovesse proseguire, si rendera' necessario adire le vie legali.
Il primo passo sara' tentare una conciliazione (informale, senza alcun rischio e senza necessita' alcuna di legali).
Il secondo passo, sara' un contenzioso -un poco piu' articolato, trattandosi di causa vera, ma abbastanza lineare e semplice da gestire, avendo tutte le prove necessarie.
L'indirizzo del giudice di pace e' reperibile sull'elenco telefonico alla voce Uffici Giudiziari.
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