Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 maggio 2007
Domanda 9 maggio 2007
Buongiorno, ho urgente bisogno di un consiglio poiche' ho ricevuto in data 5 maggio, una raccomandata R/R con oggetto" Disposizione di fermo di beni mobili registrati. PREAVVISO d'iscrizione presso il P.R.A. ..." poiche' risulterei debitore della somma di euro 1673,03 per (secondo loro) varie violazioni del codice della strada dove mi viene comunicato che il fermo verra' eseguito mediante iscrizione del provvedimento presso il P.R.A. se non paghero' quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni. Voglio precisare che nel documento inviatomi NON sono indicati i presunti enti creditori ma solo gli estremi delle presunte cartelle esattoriali. Le domande che vorrei porvi sono queste:
a) se versassi l'auto oggetto del preavviso ad una concessionario per comprarne un'altra da intestare a mia moglie (siamo in regime di separazione dei beni) vi potranno essere conseguenze per la concessionaria, per un eventuale acquirente della stessa o per l'auto intestata a mia moglie?
b) La Sardegna Riscossioni mi ha notificato un provvedimento legittimo o lo stesso e' impugnabile e quindi annullabile di fronte ANCHE al giudice di pace (loro mi hanno indicato nella comunicazione SOLO la Comm. ne Tributaria Provinciale con un termine di 60 gg) poiche' nella stessa hanno indicato solo gli estremi delle cartelle e NON gli enti presunti creditori? Vi ringrazio dell'attenzione e vi pregherei di darmi notizie al piu' presto stante l'urgenza. Cordiali saluti e grazie.
Francesco, da La Maddalena

Risposta ADUC
A) l'auto sottoposta a fermo non e' vendibile, e tenendo conto anche che cio' costituirebbe un'atto decisamente disonesto (e facilmente scopribile, visto che il blocco risulta al PRA e basta una visura per appurarlo) sorvoliamo sulle sue sgradevoli conseguenze.
b) no, questo non e' considerabile un vizio di forma. Deve magari verificare che le cartelle risultino correttamente notificate, chiedendo la collaborazione del concessionario e tenendo conto che la notifica potrebbe essere avvenuta per giacenza postale (ferma restando la correttezza dell'indirizzo) o a persona diversa da lei che poi non si e' curata di consegnargliele. Confermiamo inoltre che il ricorso potrebbe, in caso di vizi di notifica o di procedura, essere fatto solo davanti la commissione provinciale tributaria.
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