Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 marzo 2001
Domanda 3 marzo 2001
Mi e' stata recapitata per posta una multa presa a Roma per aver violato l'art. 7/1 del codice della strada perche’ circolavo nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il giorno della presunta infrazione nessun vigile mi ha fermato per notificarmi alcunche'. Sulla multa c'e’ scritto solamente: non e’ stato possibile fermare nei modi regolamentari il veicolo in transito (art. 384, comma 1, lett e), Reg
Cercando l'articolo, il comma e la lettera in questione ho trovato: e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Che significa? forse ho sbagliato art.? E' una multa "giusta"? Devo pagarla? (sicuramente io non ero alla guida del motorino dato che abito a 100 KM di distanza, forse mio fratello che sta a Roma)
P.S. Ho sentito al telegiornale alcuni giorni fa che solamente in cinque casi la multa che arriva a casa per posta e’ valida. E' vero?

Risposta ADUC
Il ricorso per il mancato fermo e' possibile: non c'e' pero' certezza di accoglimento, anche se la contestazione del fermo immediato e' sicuramente proponibile.
Le modalita' sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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