Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 marzo 2001
Domanda 3 marzo 2001
La ns. Societa’ ha ricevuto in data odierna una contravvenzione per violazione dell'articolo 142 comma 8 del Codice Stradale.
Riportiamo quanto indicato sul verbale:
Il veicolo circolava ad una velocita’ di Km/h 72, eccedendo, considerata la percentuale di tolleranza dell'apparecchio Autovelox mod. AX 104 C2 (OM. 2483 del 10/11/1993), di Km/h 17 il limte massimo stabilito dall'ente proprietario della strada in Km/h 50.
Violazione accertata in data 07/11/2000 alle h. 10.18 in Via Lombardia 42.
Foto disponibile presso comando.
MOTIVO MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA:
La contestazione immediata non e’ stata effettuata perche’ impegnati nella contestazione di analoghe infrazioni.
L'importo addebitato e’ di £. 242.400 (Euro 125, 19) + £. 11.000 (Euro 5, 68) di spese accertamento e notifica.
Chiediamo se possibile proporre ricorso per mancato immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto come indicato su rivista Auto Oggi del 18/08/2000 a pag. 20.

Chiediamo inoltre se in caso di possibile ricorso la presentazione debba essere effettuata esclusivamente dall'utilizzatore del veicolo pur non essendone il proprietario o da un delegato della Societa’.

Risposta ADUC
Il ricorso puo' essere proposto sia dalla rappresentanza della societa', sia dall'utilizzatore (con l'eventuale delega od altro atto richiesto dalla cancelleria, da cui risulti la qualita' di utilizzatore).
Nel caso specifico, tutto sta nel dimostrare che non corrisponda al vero quanto sostenuto: infatti, se la pattuglia fosse impegnata in altra contestazione, la giustificazione potrebbe anche essere ritenuta motivata e dunque valida (occorrerebbe conoscere l'ordine di servizio).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone come sopra indicato il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione la quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sicuramente valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa rilevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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