Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 ottobre 1999
Domanda 12 ottobre 1999
12-Ott-99
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Vorrei ricevere con cortese urgenza chiarimenti in riferimento ai termini di prescrizione di una cartella esattoriale per i redditi dell'anno 1992 presentata nel 1993. la cartella e' stata emessa nel mese di aprile 99 e spedita il 23/08/99. E' possibile presentare ricorso? Quali i riferimenti normativi da citare?
E' possibile avere la risposta via email?

Risposta ADUC
I termini di prescrizione sono di 5 piu' uno (ossia cinque piu' quelli di presentazione, ossia il '93. E '93, '94, '95, '96, '97, '98. Il '99 sarebbe oltre il termine di prescrizione previsto. Il Fisco sostiene che i termini siano solo ordinatori e non perentori (che insomma puo' fare quel che pare). Citi la sentenza n. 45 del 22/02/99 della Commissione Tributaria di Roma, sez. 55, in materia di interpretazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: tema trattato con sentenza della Corte di Cassazione della prima sezione civile, n. 7088 del 9/5/97, depositata il 20/07/97. Queste sentenze ribadiscono la nullita' delle cartelle esattoriali depositate dopo il 31 dic. dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale: cioe' entro il '94 (salvo unica proroga di un ulteriore anno) andavano presentate le variazioni da notificare entro il '98. Solitamente, essendo ritenuto ordinatorio il termine per il controllo delle dichiarazioni, tutto viene allargato. Queste sono solo sentenze, non leggi, ma interpretazioni di esse. Altre commissioni potrebbero pensarla diversamente. Valuti l'esistenza di proroghe di legge: in zone speciali, in situazioni speciali, sono previste proroghe per i pagamenti. Come viene prorogato il pagamento, viene prorogato il termine per la notifica degli atti. Infine: Se la cartella che le e' arrivata e' stata notificata per messo comunale o per raccomandata, e' possibile presentare entro 30 giorni ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria. Nel caso in cui la cartella le fosse stata recapitata fosse stata solo messa in cassetta, non siamo davanti ad un documento ufficiale, ma solo ad una comunicazione di iscrizione a ruolo (non ancora avvenuta). Contro questa non sarebbe ancora possibile ricorso, il quale dovrebbe avvenire solo in seguito, al momento della notifica della cartella. E' vero che, nel caso le arrivi questa comunicazione, c'e' il rischio che non sia la prima che riceve; occorrerebbe prima accertare se vi siano precedenti notifiche, le quali potrebbero essere state da lei ignorate o non ritirate, ma che avrebbero interrotto la prescrizione.
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