Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 marzo 2001
Domanda 2 marzo 2001
Spett.le Aduc
volevo sottoporVi il seguente quesito riferito alle multe prese con autovelox in quanto me ne e' stato notificato 1 data infrazione 22.11.2000 notifica 02.03.2001.
La notifica e' avvenuta dopo 3 mesi dall'infrazione si deve pagare? ?

Risposta ADUC
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla identificazione del contravventore. Tenendo conto, che in caso di erronea identificazione e di conseguenza erronea notifica, il ricalcolo riparte dal momento in cui si e' identificata l'identita' del trasgressore.
Nel suo caso, quindi, il dubbio non si pone: rimane solo da contestare, eventualmente, la mancanza di fermo immediato. Ricordi una cosa: anche se i 150 gg fossero indebitamente trascorsi, non avrebbe potuto ignorare il verbale (che sarebbe lievitato), ma avrebbe dovuto ricorrere comunque.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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