Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 aprile 2007
Salve, avrei il seguente problema: Io ero possessore fino a Sabato 31/03 di un motociclo che ho venduto personalmente ad un altro privato; il motociclo e' assicurato con la compagnia Aviva solamente per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria RCA. Adesso ho acquistato un veicolo nuovo su cui vorrei trasferire la mia polizza aggiungendo anche la garanzia incendio e furto. Purtroppo mi e' stato riferito che non e' possibile assicurare un motociclo con incendio e furto presso la mia compagnia perche' questa non permette di stipulare polizze di questo tipo. L'unica soluzione che mi e' stata proposta e' quella di assicurare temporaneamente fino alla scadenza della polizza originale (19/05/2007) il nuovo motociclo senza la polizza furto e incendio, situazione per me inaccettabile. Un'alternativa ci sarebbe, effettuare una risoluzione del contratto, ottenere il rimborso del premio non pagato per riassicurarmi quindi con una nuova compagnia che mi permetta una polizza furto e incendio. Il problema sarebbe nel rilascio dell'attestazione di rischio che, secondo quanto riferito, la mia compagnia di assicurazione non e' obbligata a rilasciare in caso di risoluzione del contratto. Leggendo le varie normative ho trovato a riguardo un regolamento dell'ISVAP (regolamento N.4 del 09 Agosto 2006, in vigore dal 01/01/2007 link http://www.isvap. it/isvap/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?nomeSezione=NORMATIVA&ObjId=220097) che riguarda proprio la disciplina del rilascio dell'attestato di rischio. In particolare l'articolo 4 Comma 5 sancisce: 5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni. Poiche' il mio periodo di osservazione risulta concluso (la polizza scade il 19/05 per cui se non erro il periodo di osservazione dovrebbe andare dal l19/03/06 al 19/03/07, vedere art 7 sempre del suddetto regolamento) posso poter richiedere la risoluzione del contratto di assicurazione dalla mia compagnia con il rilascio del mio attestato di rischio? Inoltre inoltre in base all'art 8 del suddetto regolamento e' possibile posticipare la consegna dell'attestato di rischio ad una compagnia assicurativa fino a 3 mesi, in tal caso la compagnia deve provvedere a ricalcolare l'importo pagato in base alla classe di merito presente nell'attestazione (comma 3), potrebbe essere anche questa una strada da me perseguibile per ottenere una polizza con furto e incendio? Assicurerei il mezzo con una nuova compagnia (magari in classe 14), attenderei la scadenza della polizza originale del motociclo precedente (19/05) e andrei quindi a portare l'attestato di rischio alla nuova compagnia per farmi assegnare la mia classe di merito corrente (10) richiedendo al tempo stesso il rimborso della maggiorazione pagata. Vi prego di trattare la questione con carattere di urgenza in quanto venerdi' 06/04 mi verra' consegnato il motociclo nuovo e pertanto necessito del tagliando assicurativo. Ringraziandovi per l'attenzione vi porgo i miei piu' cordiali saluti.
Federico, da Genova
Federico, da Genova
Risposta ADUC
La conmpagnia e' obbligata a rilasciarle l'attestato di rischio in qualunque caso, lo prevedono le nuove norme del decreto Bersani: clicca qui Nel caso, si faccia valere con una messa in mora: clicca qui
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