Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 febbraio 2001
Domanda 28 febbraio 2001
Cara ADUC
nel dicembre 1996, quindi nei tempi previsti dalla legge, mi e’ stato notificato un atto di rettifica dall'ufficio IVA relativo alla dichiarazione per l'anno 1991.
Il messo speciale, nella notifica dichiara che il portiere non accetta la notificazione e quindi si procede ai sensi dell'art. 140 cpc con la notifica in casa comunale.
in seguito mi verra’ inviata raccomandata, la cui ricevuta e’ firmata (con uno scarabocchio) presumibilmente dallo stesso portiere. Alla luce dei fatti io non ho mai saputo nulla del predetto atto sino al gennaio 2001 data nella quale mi viene notificata la cartella di pagamento da parte del concessionario alla riscossione.
A questo punto mi chiedo se e’ possibile che il messo accetti la indisponibilita’ del portiere alla notifica, egli e’ ritenuto dal c.p.c. persona idonea alla notificazione in quanto addetta alla corrispondenza, come e’ possibile che questi si possa rifiutare di ricevere la notifica??? Ed ancora, il messo non avrebbe dovuto comunque procedere a contattare un eventuale vicino disposto a ricevere la notifica? questa cosa non sembra documentata nell'atto che, nel frattempo ho ottenuto in copia dall'Ufficio delle Entrate.
Vi chedo se secondo voi esistono gli estremi per contestare una irregolare notifica e comunque appellarsi all'art. 24 della costituzione (diritto alla difesa).

Risposta ADUC
Riteniamo che questo caso possa essere contestato.
Infatti, il rifiuto del portiere -potendo secondo alcune sentenze contestare la legittimazione di questa figura al ricevimento di tale atto per conto del destinatario- potrebbe costituire un difetto procedurale della notifica, determinando l'invalidita' dell'affissione alla casa comunale, in quanto inopportuna. Non diamo per certa questa interpretazione, ma ci sembra fondata ed anche giustificata mettendo insieme diversi principi di base.
L'eventuale ricorso, in commissione provinciale tributaria, dovrebbe essere presentato entro 60 gg, chiedendo sospensione ed annullamento.
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