Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 febbraio 2001
Domanda 28 febbraio 2001
Subject: Autovelox
Gen.ma A.D.U.C.
con la presente sono a richiedere consulenza per come procedere nella contestazione di una multa da autovelox notificatami in data 27.02.2001 tramite raccomandata e cosi’ giustificata:
COMUNE DI SUBBIANO (AR)
verbale n.54 del 05/02/2001 ora 17.04 via ESTERNA AL CENTRO NCV.17 art. 142 Comma S ora solare. Poiche’ viaggiava o chi per esso alla velocita’ di kmh.76 eccedendo di kmh 26 il limite di kmh.50 Autovelox 104/C omol.Min.LL.PP.418 del 15/02/91 n.2483 del 10/11/93, verifica funzionamento effettuata, atti in ufficio - applicata tolleranza del 5% con un parametro minimo di 5 km DPR 610/96. Contestazione vedi Sent.za 4973 del 06/05/95 Cassaz. Sez.I Civ.art.384 lett. e DPR 495/92 impossibile procedere al fermo in quanto le caratteristiche del tratto di strada in oggetto dell'accertamento non consentono il fermo immediato del veicolo nei modi regolamentari. Nel rispetto dell'art. 385 del D.P.R. 495/92 si procede alla contestazione comunicando che gli atti sono giacenti presso questo Ufficio, art.345 del DPR 495/92.
Spese not.15.000 minimo 254.000
massimo 1.016.100
Oltre alle spese di notifica andranno aggiunte L.9.600 in caso di avviso di giacenza di atti giudiziari (Sentenza Corte Costituzionale n.346 del 22-23/09/1998).
Il ricorso avverso tale sanzione puo’ essere preposto al Prefetto nei termini e nei modi di cui sopra ed a norma del D.Lgs.507/99, entro 30 gg. dalla notifica, al Giudice di Pace di competenza territoriale.
Sentenza Corte Cost.le n.366 del 19/07/94
La multa che dovrei pagare ammonta a Lit. 269.000 con oblazione entro 60 giorni.
Ringrazio anticipatamente per la consulenza che potrete darmi e rimango in attesa di una Vostra gentile risposta.

Risposta ADUC
Puo' contestare la multa per il mancato fermo, poiche' il tipo di autovelox lo consente e la scelta del punto dove appostarsi -e conseguentemente le condizioni stadali- sono state da loro volontariamente e liberamente prescelte. Tenendo conto che sara' pero' il giudice a valutare sulla ammissibilita' o meno dello stesso (e dunque, potrebbe anche vederselo rigettato).
Le consigliamo di effettuare il ricorso al giudice, in quanto al Prefetto, in caso (quasi certo) di rigetto, la multa raddoppia.
Le modalita' sono: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto; violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →