Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 febbraio 2001
Domanda 28 febbraio 2001
Buongiorno, anch'io come tanti altri mi rivolgo a voi per una 'multa da Autovelox'!
La pattuglia che ha rilevato l'infrazione non mi ha fermata adducendo nel verbale (firmato tra l'altro da un agente che non faceva parte dell'ipotetica e invisibile pattuglia di controllo) le seguenti ragioni: "non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (ART: 384 lettera e del regolamento) ".
L'apparecchiatura di rilevazione e’ il MOD. 104/C2, che penso sia il modello nuovo di autovelox, quello che consente la rilevazione dell'infrazione in tempi immediati, giusto?
Inoltre l'infrazione e’ stata rilevata su una strada extraurbana, piu’ precisamente la cosiddetta Superstrada Milano-Meda SS35, alle 22 di un martedi’ sera. Chiunque abbia mai percorso la Mi-Meda sa che a quell'ora di un giorno lavorativo, il traffico e’ ridottissimo; quindi gli agenti potevano fermarmi senza nessun pericolo per la circolazione.
Aggiungo inoltre che procedevo ad una velocita’, che seppur eccedente il limite dei 70 km/h, era piuttosto moderata: 107 km/h. Non credo che questa sia una velocita’ tale da impedire un fermo!
Per quanto riguarda il limite dei 70 km/h, invece, nessuno lo rispetta, perche’ procedere a quella velocita’ su una strada a doppia corsia e doppia carreggiata illuminata come la SS35 significa essere un pericolo per gli altri a causa eventualmente della troppo ridotta velocita’. La velocita’ minima degli autoveicoli corrisponde generalmente ai 90/100 km/h in condizioni di traffico normale. La sera poi...! Quel limite era stato imposto anni fa, quando ancora quella strada era buia e molto piu’ stretta rispetto ad ora. Ma dopo i lavori di 'bonifica' il limite dei 70 km/h suona davvero ridicolo e le amministrazioni comunali lo sanno bene. Che dire quindi? Che forse il Comune di Varedo (luogo in cui e’ stata accertata l'infrazione) aveva bisogno di soldi per far rientrare nelle sue casse quelli che erano stati investiti nella sistemazione della SS35, poiche’ piazzare un autovelox in quel punto significa essere assolutamente certi di riempire con un bel 'gruzzoletto' le casse del comune. Ripeto: tutti superano quel limite e i miei 107 km/h sono una bazzecola in confronto a velocita’ tipo 130 o 150 km/h che corrispondono alla norma in una serata di cosi’ scarso traffico. Anche ipotizzando che quell'autovelox sia stato piazzato soltanto a partire dalle 20 di quel 21/11/00, tutti gli autoveicoli che hanno transitato in quel tratto di strada dopo quell'ora sono stati sicuramente multati... non risulta difficile fare un paio di conti, no?
So di aver commesso un errore per negligenza di una legge scritta (i 70 km/h) a favore invece di quella che e’ una norma abituale (i 100 km/h). Ma e’ proprio questo che mi fa indignare: e’ stato un atto voluto dall'amministrazione comunale perche’ sapeva che avrebbe trovato terreno fertile per i suoi fini!
Vorrei almeno sapere se quella sera chi viaggiava a 150 km/h, perche’ sicuramente qualcuno l'avra’ fatto, sia almeno stato fermato - perche’ quella e’ davvero una velocita’ pericolosa - o e’ stato lasciato libero di proseguire rischiando di causare qualche incidente, come forse avrei potuto fare anch'io? Se e’ questo quello a cui servono i limiti di velocita’, le sanzioni e gli autovelox... ancora una volta e’ il caso di dire "PoveraItalia"!!
Quello che mi chiedo e’: presentare un ricorso al giudice di pace potrebbe portare ad un esito positivo? E nel caso in cui l'esito fosse negativo a quanto ammonterebbe la mia multa, fissata per ora all'importo di £. 262400?
Grazie per l'attenzione.

Risposta ADUC
Il limite c'e' e va rispettato: eventualmente, altri tipi di opposizione potrebbero essere esperiti in sedi amministrative contro di esso.
Ad ogni modo, puo' sicuramente allegare le sue valutazioni: il ricorso rimane tuttavia basato sulla mancanza di fermo immediato -il modello da lei citato il fermo infatti lo consente.
Stia molto attenta alla sospensione: se non gliela accordassero dovrebbe pagare, poiche', in caso di rigetto, la cifra raddoppierebbe.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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