Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 aprile 2007
Mi sembra contraddittorio quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, modificato dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, con quanto contenuto nella Scheda ADUC relativa a multe per violazioni al codice della strada. L'art 8 infatti recita: "se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente" Nella Scheda ADUC si dice: "Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario" A me e' stata notificata recentemente una cartella esattoriale per un'infrazione (divieto di sosta) avvenuta il 22 maggio 2003. Non avevo mai ricevuto (o ritirato) notifiche in precedenza. Il Comune che mi ha fatto la multa e al quale ho chiesto chiarimenti, dice che ha fatto una notifica tramite posta mediante raccomandate mai da me ritirate. Per accertare che la notifica sia stata fatta nei termini di 150 giorni, la data di quale documento devo considerare? Io pensavo alla data di spedizione, da parte dell'ufficio postale, della raccomandata con l'avviso di deposito del plico (con l'aggiunta dei 10 giorni indicati dalla legge), ma, dopo aver letto la scheda ADUC, non ne sono piu' sicuro. Puo' essere influente il fatto che la legge 80 sia entrata in vigore dopo il verificarsi dei fatti in questione? Mi puo', per cortesia, far conoscere le Sue indicazioni? Grazie.
Ercole, da Merate
Ercole, da Merate
Risposta ADUC
La data da considerare e' quella in cui e' avvenuta la spedizione del verbale da parte dell'ufficio accertatore.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti