Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 febbraio 2001
Sono una delle tante vittime dell'autovelox Velomatic 512 della polizia municipale di Monticiano (SI).Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alle leggi che regolamentano questo tipo di contravvenzioni. Premetto che la contravvenzione non mi e’ stata contestata subito, ma mi e’ stata recapitata, via raccomandata postale, tre mesi e mezzo dopo.Vengo al dunque:
1) e’ legale il recapito con tale ritardo?
2) la data dalla quale partono i 30 o 60 gg per gli eventuali ricorsi, decorrono dalla notifica alle poste o dal giorno di ritiro della raccomandata?
3) se i giorni per i ricorsi partono dalla notifica alle poste, sono ammesse eccezioni per chi, come nel mio caso, durante il periodo del recapito si trovi all'estero per lavoro?
4) e’ vero che se i ricorsi vengono rigettati le multe raddoppiano?
5) la Corte di Cassazione si e’ espressa l'altro ieri in merito ai casi in cui e’ ammessa la non contestazione della contravvenzione.Uno dei cinque casi ammessi e’ il modello di autovelox non recente. Questa sentenza ha valore retroattivo? Mi conviene comunque fare ricorso?
6) ultima domanda, ma e’ piu’ un amaro dubbio, non e’ che con questa sentenza la C.d.Cassazione legittimera’ tutti quei comuni il cui operato ha come fine il rimpinguamento delle casse comunali, e che a fronte di svariate centinaia di milioni di lire di introiti magari non acquisteranno neppure un modello di autovelox piu’ recente?
RingraziandoVi per la cortese attenzione e, anticipatamente, per le Vs. risposte, Vi porgo i miei piu’ sinceri complimenti per il Vs. sito e il Vs. operato in difesa dei piu’ deboli.
1) e’ legale il recapito con tale ritardo?
2) la data dalla quale partono i 30 o 60 gg per gli eventuali ricorsi, decorrono dalla notifica alle poste o dal giorno di ritiro della raccomandata?
3) se i giorni per i ricorsi partono dalla notifica alle poste, sono ammesse eccezioni per chi, come nel mio caso, durante il periodo del recapito si trovi all'estero per lavoro?
4) e’ vero che se i ricorsi vengono rigettati le multe raddoppiano?
5) la Corte di Cassazione si e’ espressa l'altro ieri in merito ai casi in cui e’ ammessa la non contestazione della contravvenzione.Uno dei cinque casi ammessi e’ il modello di autovelox non recente. Questa sentenza ha valore retroattivo? Mi conviene comunque fare ricorso?
6) ultima domanda, ma e’ piu’ un amaro dubbio, non e’ che con questa sentenza la C.d.Cassazione legittimera’ tutti quei comuni il cui operato ha come fine il rimpinguamento delle casse comunali, e che a fronte di svariate centinaia di milioni di lire di introiti magari non acquisteranno neppure un modello di autovelox piu’ recente?
RingraziandoVi per la cortese attenzione e, anticipatamente, per le Vs. risposte, Vi porgo i miei piu’ sinceri complimenti per il Vs. sito e il Vs. operato in difesa dei piu’ deboli.
Risposta ADUC
Le multe vanno notificate entro 150 giorni dall'identificazione del contravventore, tenendo presente che il computo del tempo riparte ogni volta che l'identificazione dovesse, per qualche motivo valido, essere rimandata (cambio d'indirizzo senza tempi tecnici per le variazioni, etc.; ad esempio, se la multa fosse recapitata ad un suo vecchio indirizzo, e poi tornasse indietro, nel momento in cui il suo nuovo indirizzo fosse trovato, il computo ripartirebbe).
Per il ricorso, il termine di giorni entro cui presentare l'opposizione decorre dalla data di ricevimento da parte del destinatario (dalla firma).
Il ricorso e' meglio effettuarlo nei confronti del giudice di pace entro 30 giorni, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto la multa raddoppia. Anche ricorrendo al giudice, richiedendo la sospensione e dunque non pagando immediatamente, bisogna, in caso di non accoglimento della sospensione, pagare entro i 60 giorni originali -dalla notifica, altrimenti la multa raddoppia.
Il fatto di essere all'estero non rileva, in quanto qualsiasi persona poteva pagarla al suo posto.
I ricorsi non sempre vengono accolti, per cui non e' un problema di retroattivita' ma di come un giudice interpreta il caso concreto.
Inoltre, solo i casi indicati sono legittimati in caso di rilievo coi vecchi autovelox.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per il ricorso, il termine di giorni entro cui presentare l'opposizione decorre dalla data di ricevimento da parte del destinatario (dalla firma).
Il ricorso e' meglio effettuarlo nei confronti del giudice di pace entro 30 giorni, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto la multa raddoppia. Anche ricorrendo al giudice, richiedendo la sospensione e dunque non pagando immediatamente, bisogna, in caso di non accoglimento della sospensione, pagare entro i 60 giorni originali -dalla notifica, altrimenti la multa raddoppia.
Il fatto di essere all'estero non rileva, in quanto qualsiasi persona poteva pagarla al suo posto.
I ricorsi non sempre vengono accolti, per cui non e' un problema di retroattivita' ma di come un giudice interpreta il caso concreto.
Inoltre, solo i casi indicati sono legittimati in caso di rilievo coi vecchi autovelox.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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