Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 febbraio 2001
Gentilissima ADUC,
sabato notte sono stato fermato dalla PS in provincia di Bergamo (insieme a molte altre auto) e mi e’ stata contestato il reato di eccesso di velocita’ (76 Km/h con limite a 50 Km/h) rilevato con apparecchiatura Telelaser LTI 20-20.
Un po’ per ingenuita’ (o stupidita’), un po’ per stanchezza (erano circa le 4:30 di mattina) ho firmato il verbale (lire 254.030 di multa) anche se non mi sembrava di aver superato detto limite e anche se hanno scritto che non avevo nulla da dichiarare (cosa non vera).
Oggi ho saputo che una sentenza del tribunale di Padova sezione II (12 Lug. 2000) ha dichiarato illegittime le misurazioni di velocita’ effettuate con il Telelaser e per di piu’:
1) come ho detto prima, c’era un discreto numero di auto in transito (dimostrabile sicuramente dal n. di infrazioni contestate a quell’ora). Come faccio quindi a sapere che stavano "puntando" effettivamente la mia macchina?
2) anche se la macchina "puntata" fosse stata effettivamente la mia, nel verbale della contravvenzione non e’ citato espressamente che l'apparecchio e’ stato tenuto fermo (montandolo ad esempio su un cavalletto) il che’ aumenta le probabilita’ di erronea misurazione.
Mi hanno detto inoltre che mi conviene ricorrere al Giudice di Pace:
- ci sono probabilita’ che un eventuale mio ricorso al G.d.P. venga accolto?
- e’ meglio questa soluzione o mi consigliate di ricorrere in Prefettura?
- nel primo caso, devo rivolgermi obbligatoriamente al G.d.P. di Bergamo?
- cosa devo fare per presentare ricorso? (considerando anche che sono residente a Milano)
- mi consigliate farmi assistere da un avvocato?
- e’ possibile avere un esempio di lettera da inviare al G.d.P.? (considerando che nel mio caso non mi e’ stata ritirata la patente)
sabato notte sono stato fermato dalla PS in provincia di Bergamo (insieme a molte altre auto) e mi e’ stata contestato il reato di eccesso di velocita’ (76 Km/h con limite a 50 Km/h) rilevato con apparecchiatura Telelaser LTI 20-20.
Un po’ per ingenuita’ (o stupidita’), un po’ per stanchezza (erano circa le 4:30 di mattina) ho firmato il verbale (lire 254.030 di multa) anche se non mi sembrava di aver superato detto limite e anche se hanno scritto che non avevo nulla da dichiarare (cosa non vera).
Oggi ho saputo che una sentenza del tribunale di Padova sezione II (12 Lug. 2000) ha dichiarato illegittime le misurazioni di velocita’ effettuate con il Telelaser e per di piu’:
1) come ho detto prima, c’era un discreto numero di auto in transito (dimostrabile sicuramente dal n. di infrazioni contestate a quell’ora). Come faccio quindi a sapere che stavano "puntando" effettivamente la mia macchina?
2) anche se la macchina "puntata" fosse stata effettivamente la mia, nel verbale della contravvenzione non e’ citato espressamente che l'apparecchio e’ stato tenuto fermo (montandolo ad esempio su un cavalletto) il che’ aumenta le probabilita’ di erronea misurazione.
Mi hanno detto inoltre che mi conviene ricorrere al Giudice di Pace:
- ci sono probabilita’ che un eventuale mio ricorso al G.d.P. venga accolto?
- e’ meglio questa soluzione o mi consigliate di ricorrere in Prefettura?
- nel primo caso, devo rivolgermi obbligatoriamente al G.d.P. di Bergamo?
- cosa devo fare per presentare ricorso? (considerando anche che sono residente a Milano)
- mi consigliate farmi assistere da un avvocato?
- e’ possibile avere un esempio di lettera da inviare al G.d.P.? (considerando che nel mio caso non mi e’ stata ritirata la patente)
Risposta ADUC
Eventualmente, il ricorso da esperire e' dal giudice di pace (di Bergamo). Il Prefetto e' da evitare.
Non e' certo che ci possa essere l'accoglimento, tuttavia la contestazione e' fondata, secondo l'interpretazione data dal GdP di Padova -che comunque, non e' detto venga pedissequamente ribadita da altri giudici. Non avra', comunque, necessita' di un legale (non converrebbe).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non e' certo che ci possa essere l'accoglimento, tuttavia la contestazione e' fondata, secondo l'interpretazione data dal GdP di Padova -che comunque, non e' detto venga pedissequamente ribadita da altri giudici. Non avra', comunque, necessita' di un legale (non converrebbe).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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