Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 marzo 2007
Domanda 23 marzo 2007
Cara Aduc, nel 2002 abbiamo venduto un terreno edificabile, riguardo il valore dello stesso esistevano:
a) perizia giurata di un geometra del 17 11 2000, riportante il valore in euro 300 000.
b) rogito notarile del 21 02 2002, riportante il prezzo di vendita di euro 387 342. Il sottoscritto si e' avvalso del condono della legge 448/2002, art.7, di conseguenza ho pagato con modello F24 il 4% sull'importo del rogito, ossia sui 387 342 euro, oggi l'agenzia delle entrate mi contesta l'errore di aver pagato sull'importo del rogito, ritenendo valido il versamento solo sul valore della stima giurata (euro 300 000), di conseguenza mi vuol far pagare sulla differenza dei valori, ossia la differenza tra i 300 00 euro ed i 387 342 (cioe' euro 87 342, sui quali vuole farmi pagare il 18% della plus valenza+sanzioni ed interessi) ripeto che il sottoscritto ha fatto versamento di imposta sul valore di euro 387 342 come descritto nel rogito di compravendita, ovviamente avvalendosi del condono fiscale (4%) per favore, posso avere una Vostra valutazione e se devo fare ricorso a quale sede ? Si allega copia dell'articolo 7, legge 448/2002 : Articolo 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Risposta ADUC
Premesso che dovrebbe far vedere il tutto ad un tecnico in zona prima di decidere qualunque azione, le possiamo dire che il comma 1 dice "può essere assunto" e non "deve", per cui si presuppone che esista una discrezionalita' a considerare un importo o un altro, discrezionalita' che dovrebbe essere legata ad evitare che lo Stato abbia un danno da una scelta piuttosto che un'altra. E quale danno avrebbe lei apportato, visto che ha versato un Iva in piu' (sugli 87 mila e rotti euro)? Su questo assunto si potrebbe basare un ricorso, ma -glielo ribadiamo- dopo che avra' fatto vedere il tutto ad un tecnico.
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