Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 marzo 2007
Scrivo la presente per avere informazioni circa la corretta suddivisione delle spese di amministrazione tra locatario e proprietario. A conguaglio spese il mio padrone di casa mi ha addebitato interamente: Compenso amministratore assicurazione globale modello 770 copie rendiconti sala riunione e varie - convocazione assemblea e verbali spese bancarie e imposte di bollo e varie c/c adempimenti a sostituto d'imposta (non cito logicamente acqua, pulizia scale e varie a mio carico)... a parte un interventi effettuato sul lastrico solare risalente al 2005 (io abito li' dal maggio 2006). Il contratto e' cosi' "ONERI ACCESSORI" e' scritto: il canone di affitto sara' aumentato mensilmente di euro 50,00 per spese di amministrazione, salvo conguaglio a fine anno amministrativo. si parla di spese nelle "RIPARAZIONE ORDINARIE": Le riparazioni di cui all'art. 1576 cod. civ. (mantentimento della cosa in buono stato locativo) e 1609 cod. civ. (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino) sono a carico del conduttore, cosi' come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti e servizi. Non provvedendovi tempestivamente il conduttore potra' provvedervi il locatore ed il relativo costo dovra' essergli rimborsato... etc. la domanda e' questa "sono a carico del conduttore, cosi' come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti e servizi." secondo me qui si parla di riparazioni e le spese sono riferite a impianti (di illuminazione comune e non etc) e servizi (pulizia scale e simili) ma non attengono alle spese di amministrazione ordinaria a carico del locatore (compenso amministratore, tasse, assicurazione, spese bancarie etc...gia' segnalate ieri)... sbaglio? Il contratto e' basato sulla "legge 431 del 9 dicembre 1998", che non specifica niente circa le spese di amministrazione, ma il punto 21 del contratto dice pero': Qualunque modifica al presente contratto dovra' sempre risultare da atto scritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla legge 9/12/98 n° 431, alla L. 27/7/98 n° 392 e agli art 1571 del cod. civile: ora se non erro la L. 392 dice: Oneri accessori. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(1). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi(1). Inoltre, non ci sono accordi sindacali nazionali che regolano tali spese mi sembra assurdo scusate per il caos scritto ma ho cercato di inserire tutto facendo un po un puzzle, grazie ancora! Saluti.
Silvia, da Genova
Silvia, da Genova
Risposta ADUC
Questa la nostra scheda pratica sull'argomento: clicca qui occorre anche valutare cosa e' scritto sul contratto di affitto e confrontarlo con la normativa che lei giustamente cita, dal momento che gli accordi derogano - nella maggior parte dei casi - alla stessa.
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