Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 febbraio 2001
Domanda 22 febbraio 2001
Contravvenzione (pari a L.606.000) per eccesso di velocita’ (il limite era di 90 kmora - velocita’ risultante dall'autovelox pari a 139 kmora) su strada statale avvenuta il 09-12-2000, a seconda del verbale inviatomi a casa il 21-02-2001. Non sono stato fermato dai Carabinieri e mi richiedono di presentarmi in caserma con la patente.
1) Se faccio ricorso al Pretore della mia provincia ho buone probabilita’ di non pagare?
2) Possono "segnarmi" la patente eo ritirarmela?
3) Ci devono essere dei dati "obbligatori" sulla contravvenzione che se mancanti la multa non e’ valida?
Resto in attesa di Vostra gentile riscontro e con l'occasione porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
Il Pretore non c'e' piu': puo' rivolgersi al Giudice di pace.
Puo' prendere visione, sul nostro sito, in MODULISTICA, di tutte le modalita' per cui sia possibile effettuare un ricorso, contestando la mancanza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per quanto concerne la possibile sospensione della patente, essa le tocchera', a meno che non possa sostenere di non sapere chi fosse alla guida dell'auto in tale data (trattandosi, ad esempio, di auto familiare utilizzata da piu' persone).
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