Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 febbraio 2001
Il giorno 10/2/01 mi e’ stata notificata, a mezzo raccomandata, l'accertamento di violazione dell'Art 41comma 11 del codice della strada (attraversamento di incrocio regolato da semaforo durante il periodo di accensione della luce rossa) verificatasi il 01/12/00.
Preciso quanto segue:
1. L'accertamento e’ stato effettuato a mezzo di "Velomatic 512 FTR".
2. La motivazione di mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 200 del D. L. N° 285 del 30/04/1992 e’ di seguito riportata per esteso:
" Non e’ stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, essendo l'apparecchiatura ubicata, secondo il senso di marcia, prima del semaforo e per le particolari circostanze di tempo e luogo (Art. 384 lettera "E" - "B" del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D. L. 16/12/92 N° 495)
3. Quanto riportato al punto 2 risulta non veritiero in quanto:
a) L'apparecchiatura di rilevamento in questione, da indagini effettuate, risulta essere installata in modo permanente e, di conseguenza, opera al di fuori del controllo degli agenti operanti
b) Dall'analisi dei fotogrammi attestanti l'infrazione risulta che la velocita’ dell'autoveicolo era rispettivamente di 11 Km/h all'atto dell'attraversamento dell'incrocio (fotogramma rimasto agli atti c/o l'ufficio di Polizia Municipale accertatore) e di 28 Kh/h all'atto di allontanarsi dall'incrocio (fotogramma in mio possesso).
Atteso quanto sopra Vi chiedo se si ravvisano gli estremi per la proposizione di un ricorso al Prefetto competente o, in subordine, all'Autorita’ giudiziaria considerando che:
* Pur considerando legittimo il richiamo alla lettera "B" dell'Art. 384 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D. L. 16/12/92 N° 495, e’ da considerare non legittimo il richiamo alla lettera "E" del medesimo
* La mancata contestazione immediata non mi consente l'individuazione del trasgressore ed il relativo addebito resterebbe comunque a mio carico.
P.S. Vi sarei grato se mi forniste chiarimenti in merito ai seguenti punti:
* Caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione "Velomatic 512 FTR" con particolare riferimento alla sua utilizzazione in condizioni operative simili a quelle citate con la presente segnalazione
* Esatta definizione del tempo di analisi dei ricorsi a disposizione del Prefetto previsto dall'Art 204 del D. L. N° 285 del 30/04/1992 in quanto ho riscontrato che su un documento era riportato il termine di giorni "sessanta" e su un altro quello di giorni "centottanta"
* Legittimita’ dell'utilizzo del "Velomatic 512 FTR" in postazione fissa e senza presidio degli operatori addetti
Preciso quanto segue:
1. L'accertamento e’ stato effettuato a mezzo di "Velomatic 512 FTR".
2. La motivazione di mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 200 del D. L. N° 285 del 30/04/1992 e’ di seguito riportata per esteso:
" Non e’ stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, essendo l'apparecchiatura ubicata, secondo il senso di marcia, prima del semaforo e per le particolari circostanze di tempo e luogo (Art. 384 lettera "E" - "B" del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D. L. 16/12/92 N° 495)
3. Quanto riportato al punto 2 risulta non veritiero in quanto:
a) L'apparecchiatura di rilevamento in questione, da indagini effettuate, risulta essere installata in modo permanente e, di conseguenza, opera al di fuori del controllo degli agenti operanti
b) Dall'analisi dei fotogrammi attestanti l'infrazione risulta che la velocita’ dell'autoveicolo era rispettivamente di 11 Km/h all'atto dell'attraversamento dell'incrocio (fotogramma rimasto agli atti c/o l'ufficio di Polizia Municipale accertatore) e di 28 Kh/h all'atto di allontanarsi dall'incrocio (fotogramma in mio possesso).
Atteso quanto sopra Vi chiedo se si ravvisano gli estremi per la proposizione di un ricorso al Prefetto competente o, in subordine, all'Autorita’ giudiziaria considerando che:
* Pur considerando legittimo il richiamo alla lettera "B" dell'Art. 384 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D. L. 16/12/92 N° 495, e’ da considerare non legittimo il richiamo alla lettera "E" del medesimo
* La mancata contestazione immediata non mi consente l'individuazione del trasgressore ed il relativo addebito resterebbe comunque a mio carico.
P.S. Vi sarei grato se mi forniste chiarimenti in merito ai seguenti punti:
* Caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione "Velomatic 512 FTR" con particolare riferimento alla sua utilizzazione in condizioni operative simili a quelle citate con la presente segnalazione
* Esatta definizione del tempo di analisi dei ricorsi a disposizione del Prefetto previsto dall'Art 204 del D. L. N° 285 del 30/04/1992 in quanto ho riscontrato che su un documento era riportato il termine di giorni "sessanta" e su un altro quello di giorni "centottanta"
* Legittimita’ dell'utilizzo del "Velomatic 512 FTR" in postazione fissa e senza presidio degli operatori addetti
Risposta ADUC
La sua contestazione, cosi' come formulata, e' certamente ammissibile, ma non siamo certi che non sia sufficiente la sola lettera b, per un giudice: che potrebbe non considerare rilevante l'incongruita' dei due motivi richiamati, non trovandoli in contraddizione ma solo l'uno eventualmente inapplicabile -rimanendo valido l'altro.
Per quanto concerne le postazioni fisse, sono tutte potenzialmente contestabili, per la loro stessa natura di rilevatori che non consentono fermo immediato e contestazione contestuale al contravventore.
Per quanto concerne il Velomatic, occorre che chieda i dati tecnici al costruttore.
Per quanto concerne le postazioni fisse, sono tutte potenzialmente contestabili, per la loro stessa natura di rilevatori che non consentono fermo immediato e contestazione contestuale al contravventore.
Per quanto concerne il Velomatic, occorre che chieda i dati tecnici al costruttore.
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