Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 febbraio 2001
Domanda 20 febbraio 2001
Salve! Per caso mi imbatto nel vostro curato sito alla ricerca anch'io, come troppi, di notizie rassicuranti circa la fantomatica "Star Service International", della cui deprecabile condotta ho appreso da varie altre fonti (molte sono le societa' che operano con l'ordinamento ed inquadramento denominato "multilivello" e con tecniche di persuasione a dir poco lusinghiere, oltre che con un organigramma aziendale che rende ardua l'identificazione certa della sede legale cui far pervenire dichiarazione di disdetta in tempo utile all'esercizio del diritto di recesso che regola la fornitura di beni e servizi nel caso in cui siano fatti oggetto di contratto stipulato fuori dalla sede commerciale).Deprecabile, ripeto, certamente! E non per l'oggetto del suo businnes, quanto per la strategia, oramai scuola, con la quale intende ingrassare il suo portafoglio clienti, e la sua, a quanto vedo, nutritissima schiera di adepti-collaboratori-contatti. Cio' che ancor di piu', se possibile, sconcerta, e' ancora l'alone di mistero che circonda l'attivita', la mansione specifica cui l'aderente-novizio dovrebbe essere deputato, arcano che il "Contatto" promette di svelare solo in sede di formazione, come se promettesse di dispensare formule magiche ed alchimie atte a tramutare il piombo in oro. Rendo noto alla gentile redazione, che la quota di iscrizione al "seminario" e' attualmente fissata in lire 320.000 (dunque aumentata!), che il sottoscritto ha versato pro quota nelle mani del "promotore" sotto forma di anticipo. Vi chiedo: sono obbligato (avendo firmato in calce, ed espressamente accettato le norme degli articoli 1341 e successivo del c.c.) al versamento del residuo? A chi indirizzare la disdetta, alla ORMAS, alla SSI, ed in quale sede? Quale forma deve rivestire la mia dichiarazione di disdetta? E' sufficiente invocare le disposizioni che regolano il diritto di recesso, lemie generalita', ladata ed il luogo di stipula? Nel modulo contrattuale prestampato, inoltre, la quota di adesione era originariamente fissata in £200.00, scrittura che il "Promotore" ha provveduto (peraltro maldestramente) a celare con un tratto di penna, salvo usare l'accorgimento di apporre, in testa allo scarabocchio, in corsivo, (di suo pugno), la scrittura "£320.000", ed il calce alla medesima, goffa cancellazione, la dicitura "ACC. £50.000". Mi chiedo se tali premesse e fatti occorsi possano invalidare il contratto per difetto di forma, o se il "fumus boni iuris" siano una nebbiolina a confronto della fumosa condotta di questo similuomo. E quale fattispecie di invalidita' andrebbe eventualmente a configurare (nullita', annullabilita'....)? La malafede di tali individui e' tale da consigliare alle loro subdole menti di inserire, tra le clausole del contratto di adesione al seminario. quella che individua in via esclusiva nel Foro di Milano, l'autorita' investita a dirimere eventuale controversia (con ulteriore aggravio di spese per chi, poniamo, si trovi a Messina). Indotto ad a divenire a tale iniziativa non per motivazione personale, ma per avere un'esperienza attinente ai miei studi e soprattutto per far piacere ad un mio amico (che mi ha presentato al suo sovraordinato), che nonostante tutto continuo a ritenere tale, ma piu' di me sprovveduto, lo ho reso avvertito delpericolo che corre nel voler permanere e "progredire" in tale ambiguo contesto. Spero mi dia ascolto, cosi' come possano, tempestivamente, avere conoscenza di questa mia, e della vostra in risposta, le centinaia di persone scottate dal piombo fuso; ed ancora che il vostro staff tecnico voglia dare ancor piu' risalto e la massima pubblicita' (non temete, ad esclusivo detrimento e non a promozione della SSI), a tutti, di questo squallido affare. Mi impegno ad informarvi di ulteriori sviluppi e vi lascio un cordiale e riconoscente saluto.

Risposta ADUC
In quanto seminario, da lei -almeno sino a prova contraria- stipulato in qualita' di cliente del servizio, puo' recedere tramite raccomandata A/R entro 7 gg, indicando i riferimenti contrattuali specifici, sottolineando di esercitare il diritto di recesso nei termini di legge.
Ovviamente, se fosse dimostrato che il corso e' stato sottoscritto a titolo professionale, non sarebbe rescindibile: tuttavia, dovranno farle causa e dimostrarlo, vale dunque la pena di tentare.
In quanto consumatore, il foro competente sarebbe quello della sua citta' di residenza o domicilio.
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