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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 febbraio 2007
Domanda 19 febbraio 2007
Se volete potete girare questo consiglio al mittente del msg in oggetto. esiste un accordo tra banche sulle contestazioni sugli addebiti che testualmente dice: Se successivamente all'addebito si verificasse una contestazione da parte del titolare del conto corrente per disconoscimento dell'autorizzazione, l'Agenzia titolare del rapporto, nei cui confronti e' stata sollevata la contestazione, fa sottoscrivere il "Modulo di contestazione" e richiede copia dell'autorizzazione all'Azienda creditrice ed alla (una o piu') Banca Assuntrice coinvolta nei singoli addebiti mediante tempestiva apposita comunicazione da effettuare con lettera raccomandata A.R. poi: Nel caso in cui, la verifica di cui sopra dimostri la fondatezza della contestazione del titolare di conto, ovvero il modulo esibito non consenta la citata verifica, ovvero l'Azienda creditrice non abbia fornito la copia del modulo entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla data di ricezione della lettera raccomandata, la Banca (domiciliataria) ha diritto, in base alla lettera di manleva, di pretendere dall'Azienda la restituzione dell'importo relativo ad uno o piu' addebiti contestati, il cui addebito e' stato rifiutato dal Cliente debitore.
Nazzareno, da Jesolo
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N.B. Se la contestazione si riferisce a piu' addebiti, questi dovranno essere elencati in allegato alla lettera). L'Azienda e' anche tenuta, in base alla lettera di manleva sottoscritta, detenuta dalla Banca d'allineamento, al risarcimento di ogni ulteriore maggior danno. Gradirei rimanere anonimo. Saluti.

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