Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 febbraio 2007
Domanda 17 febbraio 2007
Gentile Aduc, ho acquistato uno scooter nel 2003 e ho sempre effettuato i tagliandi dallo stesso rivenditore. Poi ha iniziato ad avere problemi all'accensione quindi altri soldi dallo stesso pv. Recentemente non e' piu' partito allora il rivenditore-meccanico ha ritenuto giusto cambiare centralina elettronica, carburatore e altre cose, dice lui... per la modica cifra di 500 euro, lo scooter forse oggi non li vale nemmeno, nel 2003 l'avevo pagato 2400 euro. Dopo questa spesa di quasi meta' del mio stipendio, lo scooter e' andato bene una settimana poi di nuovo ko, era di sabato e mi promise che l'avrebbe caricato sul furgone il lunedi'. Per telefono trova scuse che non puo' venire o che non ha disponibile il furgone, e rimanda al giorno dopo. Io faccio il rappresentante e ho solo lo scooter. Volevo sapere nel caso dovesse rimetterci le mani puo' chiedermi altri soldi? Posso chiedergli i danni nel caso faccia il furbo? Le prove che ho sono la fattura di 500 euro e lo scooter che non si accende. Grazie.
Giuseppe, da Genova

Risposta ADUC
Se i nuovi problemi potessero essere ricondotti alla precedente riparazione (provocati da un lavoro errato o non accurato) oppure fossero proprio gli stessi di prima, potrebbe contestare il vizio d'opera chiedendo il rimborso del danno o una nuova riparazione gratuita (codice civile art.2222 e segg.). Una valutazione di tal genere la puo' fare solo con l'aiuto di un tecnico esperto, magari di fiducia, comunque non collegato a quello che ha eseguito il lavoro. Teoricamente i danni potrebbero consistere proprio nel rimborso di una nuova riparazione fatta altrove. Faccia attenzione, pero', perche' se la questione arriva davanti ad un giudice potrebbe essere necessario fare delle perizie sul mezzo non riparato. Tutto dipende da come si mettono le cose andando avanti. I primi passi, che puo' fare da solo -ovvero senza avvocato- sono l'invio di una messa in mora ed il tentativo conciliativo presso il giudice di pace o la locale camera di commercio. Queste le istruzioni: clicca qui
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