Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 febbraio 2007
In data 10/02/2007 mi veniva notificato un verbale per una violazione effettuata in data 16/10/2006 dell'art 148 comma 11 e 16 del Cds premesso che in tale data io non mi trovavo nel posto menzionato, poiche' per motivi di lavoro mi trovavo in altra sede, ho rilevato a mie parere le seguenti anomalie che vi propongo.
1) l'assenza nel verbale del modello e del colore dell'autovettura (viene riportato alla voce modello: "autoveicolo");
2) un uso dell'articolo anzidetto al quanto incompleto che vi ripropongo pari pari come a me contestato.
"effettuava il sorpasso di altri veicoli fermi per l'interruzione della circolazione invadendo il senso opposto di marcia" (senza fornire motivi per cui il traffico era interrotto);
3) nella motivazione della mancata notificazione immediata veniva riportato quanto segue: "impossibilita di dare l'alt frontalmente causa veicolo non raggiungibile a piedi".
4) nella parte retrostante del verbale al punto in cui vengono riportate le autorita' a cui presentare un eventuale ricorso, al punto in cui si fa riferimento al giudice di pace non e' espressamente indicata la localita' del giudice a cui rivolgersi ma semplicemente quanto segue: "al giudice competente per il luogo della commessa l'infrazione. Dalle informazioni fornitemi deduco sto vigile era appiedato? Dirigeva il traffico? Se si come mai non mi ha fermato formalmente? Per quanto esposto vi vi chiedo se le quattro anomalie da me riscontrate possano essere causa di annullamento mediante ricorso al giudice di pace, e se si quale potrei eventualmente utilizzare. Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi dedicherete e per il nobile lavoro che svolgete.
Giovanni, da Mrina di Ravenna
1) l'assenza nel verbale del modello e del colore dell'autovettura (viene riportato alla voce modello: "autoveicolo");
2) un uso dell'articolo anzidetto al quanto incompleto che vi ripropongo pari pari come a me contestato.
"effettuava il sorpasso di altri veicoli fermi per l'interruzione della circolazione invadendo il senso opposto di marcia" (senza fornire motivi per cui il traffico era interrotto);
3) nella motivazione della mancata notificazione immediata veniva riportato quanto segue: "impossibilita di dare l'alt frontalmente causa veicolo non raggiungibile a piedi".
4) nella parte retrostante del verbale al punto in cui vengono riportate le autorita' a cui presentare un eventuale ricorso, al punto in cui si fa riferimento al giudice di pace non e' espressamente indicata la localita' del giudice a cui rivolgersi ma semplicemente quanto segue: "al giudice competente per il luogo della commessa l'infrazione. Dalle informazioni fornitemi deduco sto vigile era appiedato? Dirigeva il traffico? Se si come mai non mi ha fermato formalmente? Per quanto esposto vi vi chiedo se le quattro anomalie da me riscontrate possano essere causa di annullamento mediante ricorso al giudice di pace, e se si quale potrei eventualmente utilizzare. Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi dedicherete e per il nobile lavoro che svolgete.
Giovanni, da Mrina di Ravenna
Risposta ADUC
Le sue osservazioni non sono motivo sufficiente per un ricorso:
1) l'auto e' comunque ben identificata tramite la targa;
2) la contestazione e' sufficiente, non avrebbe avuto alcun rilievo dire che c'era traffico perche' era ora di punta piuttosto che a causa di un incidente;
3) evidentemente il vigile era a piedi;
4) le informazioni date sono sufficienti.
Piuttosto, se puo' provare (anche con testimoni) che quel giorno lei e la sua auto eravate altrove, questo puo' essere un buon motivo di ricorso: clicca qui
1) l'auto e' comunque ben identificata tramite la targa;
2) la contestazione e' sufficiente, non avrebbe avuto alcun rilievo dire che c'era traffico perche' era ora di punta piuttosto che a causa di un incidente;
3) evidentemente il vigile era a piedi;
4) le informazioni date sono sufficienti.
Piuttosto, se puo' provare (anche con testimoni) che quel giorno lei e la sua auto eravate altrove, questo puo' essere un buon motivo di ricorso: clicca qui
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