Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 febbraio 2001
Domanda 17 febbraio 2001
Salve stamane mi e’ stata notificata una multa dalla polizia municipale di S. Maria a Vico (ce) per eccesso di velocita’ la quale diceva che io, il sottoscritto procedeva alla velocita’ di km/h 80 vigendo il limite di km/h 50 e quindi superando il limite di oltre 10 km/h il consentito. poi, velocita’ rilevata con apparecchio che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo etc etc. io adesso vorrei sapere come impugnare ricorso visto che hanno specificato che non era possibile contestare l'illecito al momento. L'apparecchio era di tipo "VELOMATIC 512". e poi e’ vero che tale apparecchio consente solo in tempo successivo la determinazione dell'illecito? Vi prego datemi delucidazioni in merito e su come comportarmi. Grazie di tutto.

Risposta ADUC
Veramente, dovrebbe consentire il rilievo immediato del contravventore: ad ogni modo, si consiglia di prendere visione della seguente sentenza, dove si ribadisce che la stessa scelta di un apparecchio che metta in difficolta' il contravventore, non consentendo l'opposizione immediata, puo' essere biasimevole:
clicca qui. Tuttavia, e' il giudice che poi valuta: l'esito non e' per niente scontato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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