Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 febbraio 2007
Domanda 8 febbraio 2007
Ho letto nelle vostre Faq la vostra risposta in merito alla disdetta di contratti televisivi ed in particolare con SKY ed è stata la seguente.

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Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere, nei propri contratti, la facolta' del contraente di recedere dagli stessi o di trasferirli ad altri operatori senza porre vincoli temporali, senza ritardi (a meno che non siano giustificati da esigenze tecniche) e senza spese (a meno che non siano giustificate da costi dell'operatore). Quindi niente penale, ma potranno essere previsti degli addebiti per recesso anticipato in base alle spese che il gestore deve sostenere. Il termine di preavviso non potra' comunque essere superiore ai 30 giorni. Gli operatori hanno fino al 3 aprile 2007 per adeguare i contratti in corso. Ora volevo sapere, ma per i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del "Decreto Bersani" nei quali non c'è la possibilità di disdetta se non sia trascorso almeno un anno dalla stipula come ci si deve comportare, grazie?

Risposta ADUC
I gestori hanno trenta giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguare alla nuova normativa anche i vecchi contratti. Dunque dal 8 marzo 2007 si potra' comunque usufruire delle nuove norme.
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