Giovedì 4 giugno 2026
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Lettera del consumatore

6 febbraio 2007
Domanda 6 febbraio 2007
Comma 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1? gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Comma 171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sia il comma 169 che il comma 171 non sono in sintonia con l'articolo 3 della legge 212/2000, ossia lo Statuto dei diritti del Contribuente; infatti, tanto l'uno quanto l'altro attribuiscono efficacia retroattiva ad una norma tributaria. Praticamente, il comma 169 dispone per il futuro ( e cioe' a decorrere dal 1? gennaio 2007 ) l'efficacia retroattiva alla norma, che nel caso di specie corrisponde alla delibera della giunta approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, mentre il comma 171 sana tutte le analoghe pregresse situazioni, collegate alla violazione della legge, gia' oggetto di contenzioso tributario. Non sarebbe opportuno associare i predetti al comma 1343 per l'abrogazione (D.L. 299/2006) ? Ad ogni buon fine, trascrivo di seguito il testo del piu' volte citato articolo 3 della legge 212/2000: "Legge 212 del 2000 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono .
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati."" .

Risposta ADUC
La questione che ci segnala e' stata affrontata da diversi giuristi e l'interpretazione piu' logica sarebbe quella da lei individuata (le consigliamo di leggere la nostra scheda: clicca qui, alla voce accertamenti). Tuttavia e' necessaria una circolare ministeriale interpretativa che chiarisca la retroattivita' o meno della norma.
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