Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 gennaio 2007
Domanda 31 gennaio 2007
Riscontrato un problema di avviamento sulla mia auto Bmw, sono arrivato al terzo intervento presso la rete di assistenza Bmw di Udine (1° intervento) e di Trieste (2° e 3° intervento) senza che il problema sia stato risolto. Gli interventi si sono sostanziati nella sostituzione, nell'ordine, delle pompe di alimentazione, delle candelette di accensione e degli iniettori con una spesa totale di oltre 1.500 Euro di cui 924 relativi all'ultimo intervento. Stanco di questa situazione, vorrei citare per danni le due concessionarie nonchè Bmw Italia per ottenere la restituzione di quanto da me sborsato, risultando ormai evidente l'incapacità della succitata rete di assistenza di risolvere il difetto. Volevo sapere, perciò, se un'eventuale azione legale possa avere esito favorevole o, in alternativa, cosa fare per ottenere il rimborso della cifra da me spesa. In attesa di notizie al riguardo, invio cordiali saluti.
Enrico, da Trieste

Risposta ADUC
Non ci pronunciamo sui possibili esiti di un contenzioso. Le diamo queste informazioni: per chiedere soddisfazione deve utilizzare una raccomandata ar di messa in mora clicca qui rifacendosi alle previsioni del Codice civile. Art. 2224 Esecuzione dell'opera. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662). Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201). I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.
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