Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 gennaio 2007
Cara Aduc, tramite un asta su internet ho acquistato, da un rivenditore professionale un pc semi assemblato. All'arrivo il pc e' stato integrato con parti in mio possesso precedentemente confermate come compatibili dallo stesso rivenditore dietro esplicita richiesta di parere dal parte del sottoscritto. Il pc tuttavia non funziona, benche' tutto sia stato collegato a regola d'arte. Adesso dovrei rispedirlo al rivenditore sostenendo io stesso le spese di trasporto (sia di andata che di ritorno). Vorrei sapere se in questo caso e' applicabile l'art.130 del Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206. Infatti la stessa legge prevede la non applicabilita' alle vendite tramite asta delle sezioni:
- I del capo III, parte II (dall'art. 50 all'art. 61.
- II del Capo I, parte III (dall'art. 4 all'art. 32).
lasciando fuori quindi tutte le altre sezioni.
L'art. 130 appartiene alla PARTE IV Sicurezza e qualita' - Titolo III Garanzia legale di conformita' e garanzie commerciali per i beni di consumo - Capo I Della vendita dei beni di consumo. L'articolo di apertura del Capo (Articolo 128 - Ambito di applicazione e definizioni) definisce applicabile il capo a tutti i beni mobili di consumo. Mentre l'articolo che apre la PARTE IV (Sicurezza e qualita')(Articolo 102 - Finalita' e campo di applicazione) non esclude le vendite tramite asta dal campo di applicazione della Parte. Cioe' in definitiva la garanzia per il consumatore fornita dall'art. 130 e relativa anche alle spese di trasporto sembrerebbe valevole anche per le vendite all'asta, in quanto non espressamente escluse dal campo di applicazione della Parte propria dell'articolo. In realta' molto spesso ho trovato riferimenti generici alla non applicazione della normativa alle vendite all'asta. A mio parere questo e' fuorviante in quanto io interpreto la legge come non applicazione a tale tipologie di vendite solo di una sola parte di essa, ma non di tutta. E' corretto? Sapete darmi notizie su come comportarmi? Grazie per la Vostra gentilissima risposta.
Alessandro, da Perugia
- I del capo III, parte II (dall'art. 50 all'art. 61.
- II del Capo I, parte III (dall'art. 4 all'art. 32).
lasciando fuori quindi tutte le altre sezioni.
L'art. 130 appartiene alla PARTE IV Sicurezza e qualita' - Titolo III Garanzia legale di conformita' e garanzie commerciali per i beni di consumo - Capo I Della vendita dei beni di consumo. L'articolo di apertura del Capo (Articolo 128 - Ambito di applicazione e definizioni) definisce applicabile il capo a tutti i beni mobili di consumo. Mentre l'articolo che apre la PARTE IV (Sicurezza e qualita')(Articolo 102 - Finalita' e campo di applicazione) non esclude le vendite tramite asta dal campo di applicazione della Parte. Cioe' in definitiva la garanzia per il consumatore fornita dall'art. 130 e relativa anche alle spese di trasporto sembrerebbe valevole anche per le vendite all'asta, in quanto non espressamente escluse dal campo di applicazione della Parte propria dell'articolo. In realta' molto spesso ho trovato riferimenti generici alla non applicazione della normativa alle vendite all'asta. A mio parere questo e' fuorviante in quanto io interpreto la legge come non applicazione a tale tipologie di vendite solo di una sola parte di essa, ma non di tutta. E' corretto? Sapete darmi notizie su come comportarmi? Grazie per la Vostra gentilissima risposta.
Alessandro, da Perugia
Risposta ADUC
Le norme sui contratti a distanza da lei citate, non sono applicabili per gli acquisti fatti tramite un'asta.
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