Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 febbraio 2001
Cara ADUC in data 12.02.01 ho ricevuto tramite raccomandata un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142 del C.D.S. risalente al 14.10.00.
Nel verbale della Stradale si specifica che l'apparecchio AUTOVELOX usato e’ il modello 103.1 MATR NR 04.
Avendo gia’ visitato il vostro sito e letto il fac simile riguardante il ricorso multe autovelox, ho notato che nel testo si specifica: "....rilievo dell'infrazione tramite AUTOVELOX modello 104/C".
Pertanto chiedo se anche l'AUTOVELOX modello 103.1 puo’ essere oggetto di ricorso.
Nel verbale della Stradale si specifica che l'apparecchio AUTOVELOX usato e’ il modello 103.1 MATR NR 04.
Avendo gia’ visitato il vostro sito e letto il fac simile riguardante il ricorso multe autovelox, ho notato che nel testo si specifica: "....rilievo dell'infrazione tramite AUTOVELOX modello 104/C".
Pertanto chiedo se anche l'AUTOVELOX modello 103.1 puo’ essere oggetto di ricorso.
Risposta ADUC
Puo' esserlo, poiche' il riferimento e' specifico, al caso che la sentenza di Cassazione ha effettivamente preso in oggetto. Ma il principio e' piu' ampio, e puo' essere riferito ad ogni caso in cui si consente di identificare immediatamente il mezzo contravventore.
E' poi il giudice di pace, a valutare il caso specifico, e quindi l'accoglibilita' o meno del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' poi il giudice di pace, a valutare il caso specifico, e quindi l'accoglibilita' o meno del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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