Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 febbraio 2001
Volevo alcune informazioni relative alla modifica dell'art. 204 del nuovo codice della strada; in particolare volevo sapere se il nuovo termine di 180 giorni entro il quale il prefetto e’ tenuto ad emettere l'ordinanza ingiunzione deve essere aumentato di ulteriori giorni 30; chiedo pertanto ragguagli giurisprudenziali in merito.
Inoltre mi interessava sapere se i 180 giorni (o 210) vanno calcolati al momento della data di emissione del provvedimento indicata nell'ordinanza ovvero della relativa notificazione all'interessato.
Gradirei in merito conoscere gli estremi giurisprudenziali.
Inoltre mi interessava sapere se i 180 giorni (o 210) vanno calcolati al momento della data di emissione del provvedimento indicata nell'ordinanza ovvero della relativa notificazione all'interessato.
Gradirei in merito conoscere gli estremi giurisprudenziali.
Risposta ADUC
Non abbiamo compreso il senso della domanda (cosa intenda con "al momento"), per cui le ricapitoliamo il punto: i giorni -che sono 120, secondo le ultime variazioni di Novembre- decorrono dalla data di presentazione del ricorso al Prefetto: il termine cui lei forse fa riferimento (che e' di 30 gg dalla notifica materiale alla persona) e' invece quello entro cui e' possibile fare ricorso di opposizione al giudice. I 120 gg hanno invece una diversa valenza: servono per dettare un limite e, se superati, danno titolo al ricorrente di opporsi, in quanto il termine risulta essere eccessivo.
In questo caso, c'e' veramente un dilemma (e dunque, e' forse questo cio' che le interessava): se cioe' occorre prendere come riferimento per la scadenza dei 120 gg la data della firma del provvedimento o quella in cui esso viene consegnato alle poste. Si presuppone -al fine di evitare la violazione del diritto dell'interessato, che potrebbe altrimenti essere raggirato dalle formalita'- che il termine debba essere conteggiato dalla data della raccomandata di comunicazione: tuttavia, le sentenze di Cassazione non sono adeguatamente chiare nelle loro massime, ed i giudici di pace hanno opinioni discordi.
In questo caso, c'e' veramente un dilemma (e dunque, e' forse questo cio' che le interessava): se cioe' occorre prendere come riferimento per la scadenza dei 120 gg la data della firma del provvedimento o quella in cui esso viene consegnato alle poste. Si presuppone -al fine di evitare la violazione del diritto dell'interessato, che potrebbe altrimenti essere raggirato dalle formalita'- che il termine debba essere conteggiato dalla data della raccomandata di comunicazione: tuttavia, le sentenze di Cassazione non sono adeguatamente chiare nelle loro massime, ed i giudici di pace hanno opinioni discordi.
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