Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 febbraio 2001
Domanda 11 febbraio 2001
Gentile Associazione,
volevo avere informazioni relativamente a vs. eventuali consulenze in ambito di ricorsi a Prefetti per contravvenzioni notificate a seguito di incidenti stradali.
Premettendo che a tutt’oggi non ho ancora ricevuto alcuna notifica, ed essendo stato rassicurato che comunque la ricevero’, con la presente vorrei solo porre le basi per un vs. eventuale servizio in termini di fattibilita’ tecnica ed economica. Il dubbio e’, infatti, determinare se ci sono o meno gli elementi per sostenere attenuanti rispetto alla mia ineluttabile responsabilita’.
I fatti
Il sottoscritto ha provocato un incidente stradale in Autostrada (A14 km 62, 5 dir. Nord), tamponando un furgone, con a bordo due persone (con prognosi di 15gg per contusioni varie), che a sua volta ha leggermente tamponato un camion.
La dinamica e’ la seguente. Io viaggiavo in terza corsia (quella di sorpasso) ad una velocita’ di circa 100/120 km orari quando, evidentemente troppo tardi, ho visto un automezzo, presumibilmente della societa’ Autostrada, che con un grande cartello lampeggiante indicava evidentemente un segnale di pericolo.
Tengo altresi’ a precisare che l’automezzo segnalatore era posizionato nelle immediate vicinanze delle colonne di macchine ormai ferme.
Infatti, simultaneamente alla vista del lampeggiatore mi sono reso conto di aver davanti solo colonne di macchine ferme.
Immediatamente ho iniziato a frenare e ben presto mi sono reso conto che non sarei comunque riuscito a evitare l’impatto con l’autovettura che avevo davanti. Quindi, visto uno spazio maggiore sulla corsia centrale, ho provveduto al cambio di corsia, continuando a frenare, con la speranza di riuscire a fermarmi in tempo per evitare la collisione, ma ahime’ cosi’ non e’ stato.
Ho colpito centralmente il furgone Fiat giallo davanti a me e, cosi’ mi hanno riferito, questo a sua volta ha colpito il camion che, davanti a lui stava effettuando il cambio di corsia (dalla prima alla seconda).
Contemporaneamente, al momento della mia uscita dalla macchina, constatavo dietro la mia autovettura la presenza del veicolo con il lampeggiatore che avevo visto pochi attimi prima dell’incidente.
Dopo poco tempo e’ arrivata l’autoambulanza che ha provveduto a trasportare le tre persone coinvolte (il sottoscritto e i due signori del furgone) presso il Pronto Soccorso e, pochi attimi prima di salire sull’autoambulanza, e’ arrivata una pattuglia della Polizia Stradale cui ho consegnato i documenti di mia competenza (patente, assicurazione e libretto di circolazione del veicolo).
Terminata la descrizione della dinamica dell’incidente, e sperando di essere stato il piu’ chiaro possibile, volevo aggiungere l’appendice, che una volta approfondita, forse potrebbe essere d’aiuto al fine di attenuare le mie responsabilita’.
1) Successivamente ho avuto la possibilita’ di conoscere un signore coinvolto (parte lesa) in un incidente poche centinaia di metri piu’ avanti. Egli (che per semplicita’ chiamero’ sig. A) mi ha raccontato, fornendomi la sua disponibilita’ a successiva collaborazione, che sostiene di aver capito la causa del rallentamento solo dopo aver effettivamente visto con i propri occhi che il restringimento di carreggiata era effettuata manualmente da personale di servizio dell’autostrada per lavori su di una corsia. Egli riteneva in ogni caso inadeguata la segnalazione di tali lavori considerato soprattutto l’alto traffico che normalmente la frequenta.
A questo punto ho cercato (e cerco tutt’ora) di ricordare elementi che potessero smentire o meno le parole del sig. A, ma ahime’, non riesco a ricordare null’altro che quel mezzo lampeggiatore praticamente a ridosso delle macchine ferme da me urtate. Infatti, ricordando i momenti subito dopo l’incidente, ricordo benissimo di non aver visto alcun segnale di avviso di lavori in corso e tanto meno di imminente restringimento della carreggiata.
2) Terminati gli accertamenti in Pronto Soccorso, ho provveduto a raggiungere il Comando di Polizia Stradale che aveva rilevato l’incidente, dove un agente trascriveva una dichiarazione da me poi firmata, che descriveva l’accaduto e coincideva con quanto a voi dichiarato nella prima parte di questa denuncia di sinistro.
Durante il confronto sereno e sincero avuto con l’agente di Polizia ho altresi’ raccontato l’aneddoto vissuto in ospedale con il Sig. A. Cio’ ha permesso di chiarire che nel verbale redatto dagli agenti fossero riportati i seguenti fatti: a) le cause delle code si riferiscono alla sola presenza di lavori in corso senza far riferimento ad altri incidenti; b) e’ riportato che dal km 63, 1 iniziava la segnaletica di avviso agli automobilisti, senza specificare di quale tipo essa fosse.
3) La mattina successiva all’incidente ho contattato telefonicamente il Sig. che avevo coinvolto nell’incidente (per semplicita’ il sig. B) inizialmente per scusarmi dell’accaduto, e poi per chiederli quale fosse la segnaletica dei lavori in corso da lui vista. Il sig. B ricorda il mezzo lampeggiatore e, forse, un cartello posizionato a terra sulla destra della carreggiata. Questo, infatti, poter visto dal sig. B in quanto viaggiava sulla prima corsia. Inoltre anche il Sig. B mi ha dato la sua disponibilita’ all’approfondimento dei fatti qualora cio’ fosse necessario. Tutto cio’, anche se chiaramente con modalita’ diverse rispetto al Sig. A, ha confermato le mie perplessita’ circa l’inadeguata segnaletica di avviso.
Alcune considerazioni
A questo punto le domande che io mi pongo, e sulle quali io spero ci siano degli elementi per attenuare anche solo in parte le mie responsabilita’, sono le seguenti.
Il verbale della polizia che ha rilevato il mio incidente, riporta che l’inizio delle segnalazioni iniziavano dal km 63 anche se non specifica che tipo di segnalazioni fossero. Lo stesso verbale riporta che l’incidente e’ avvenuto al km 62, 5 (come hanno fatto a determinarlo?).
La polizia puo’ aver constatato la presenza di eventuali segnali a terra, ammesso che ci fossero, ma la posizione esatta del veicolo lampeggiante puo’ averla desunta solo chiedendolo ai conducenti di tale veicolo, in quanto, all’arrivo della Polizia il veicolo stesso era gia’ da tempo posizionato dietro la mia vettura.
In tanti anni e chilometri di guida non ho mai visto su di un autostrada la segnalazione di lavori in corso con restringimento di carreggiata effettuata con un mezzo lampeggiatore e, ammesso che ci fossero fin dal km 63, cartelli di avviso posizionati solo a terra e sul lato destro della carreggiata.
E’ corretto avvisare gli utenti automobilisti della presenza di lavori in corso in un tratto di Autostrada (Cesena - Bologna) iper frequentato da vetture, camion e TIR, come d’altronde tutti i lunedi’ mattina, semplicemente con un lampeggiatore o al massimo supportato da cartelli posti a terra sul lato destro della carreggiata?
Come facevano a vedere i cartelli posizionati a terra, le autovetture sulle corsie centrale e di sinistra, considerato l’elevato traffico di autoarticolati che caratterizza il nostro sistema autostradale?
Quanta deve essere la distanza rispetto alle code cui deve posizionarsi un mezzo lampeggiatore, per svolgere appieno le sue funzioni?
Quanta deve essere la distanza rispetto alla posizione dei lavori cui va posizionata la segnaletica verticale e, soprattutto, qual’e’ la segnaletica piu’ opportuna da utilizzare in tratti autostradali di questo tipo?
Esistono presso le societa’ che gestiscono i lavori sulle autostrade delle procedure preventive scritte da seguire in questi casi?
Come si puo’ esser sicuri che queste procedure, ammesso che esistano, vengano continuamente eseguite?
Come mai il verbale della polizia che ha rilevato il mio incidente, riporta che la coda di macchine si era formata causa lavori e non riporta anche l’altro l’incidente avvenuto, poche centinaia di metri piu’ avanti?
Puo’ essere solo "coincidenza" il fatto che si siano verificati due incidenti simili in un tratto cosi’ breve di autostrada caratterizzato dalla presenza di lavori in corso?
Concludo dicendo che il mio unico rammarico e’ stato quello di non aver potuto rilevare, subito dopo l’incidente, la presenza/assenza di segnaletica specifica. D’altronde come avrei potuto pensare a rilevarne la presenza se ero ignaro delle cause di tale rallentamento e conseguente restringimento di carreggiata?
Questo e’ quanto ho potuto finora realizzare del mio "mosaico" senza comunque nulla togliere all’assunzione di responsabilita’ in merito all’accaduto.
Con la speranza di essere chiaro anche se un po’ prolisso e in attesa di un vs. riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Risposta ADUC
Resta il fatto che comunque lei risulta essere l'unico coinvolto in un incidente. Da questo, se ne puo' di fatto desumere che vi sia stata, da parte sua, una certa responsabilita'. Il problema consiste quindi nel determinare il grado effettivo di responsabilita', e se le corresponsabilita' di altri (ad es. le Autostrade) siano tali da poter significativamente diminuire le sue (altrimenti, sarebbe inutile anche trovare corresponsabili, se questo non le comportasse qualche vantaggio diretto).
Noi non abbiamo legali convenzionati in zona, presumiamo (la competenza sara' del giudice di pace che ha giurisdizione nel Comune nel quale l'incidente e' avvenuto) e dunque non siamo certi che possa esserci per lei qualche effettivo vantaggio nel rivolgersi a noi.
Tuttavia, il ricorso puo' anche essere presentato senza ausilio di legali: le valutazioni da lei fatte sono degne di pregio. Non sappiamo pero' quale potra' essere la valutazione che ne dara' il giudice. Certo e' che le testimonianze saranno indispensabili e che dovra' essere esperita una perizia tecnica in merito alla tempistica necessaria -ed alle relative distanze- cui le indicazioni debbano essere apposte.
Le alleghiamo, di seguito, due articoli del Regolamento attuativo del CdS che pensiamo possano esserle utili (il testo e' reperibile su http://www.aci.it  -per circolare- Codice della Strada:
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Capo II
2 - LA SEGNALETICA IN GENERALE (ARTT. 37-38 C.S.)
Art. 74. - Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica (art. 37 C.s.).
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice e’ proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e’ notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo’ deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e’ comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso e’ deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e’ comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che e’ tenuto a conformarsi ad essa.
Art. 79. - Visibilita’ dei segnali (art. 39 C.s.).
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita’. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e’ richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Tipi di strade
Segnali di pericolo
Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali
m 150
m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita’ superiore a 50 km/h)
m 100
m 150
Altre strade
m 50
m 80
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilita’ di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche’ il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6. La visibilita’ notturna puo’ essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e’ in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche’ posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita’ ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonche’ ad altri fattori specifici quali la velocita’ locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e’ obbligatorio nei casi in cui e’ esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche’ per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego e’ facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo’ permanere fino alla scadenza della sua vita utile.
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
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