Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 gennaio 2007
Salve, avrei due quesiti da proporvi. Il primo è in merito alla direttiva sulla disciplina della vendita dei beni di consumo. Vi racconto in breve il fatto. Ho acquistato nel novembre del 2005 una vespa Piaggio. Nei mesi successivi si sono manifestati una serie di innumerevoli vizi del prodotto(sono stato costretto a sostituire per ben tre volte gli stessi pezzi). A fronte dell'ennesimo guasto(già riparato in precedenza e che mi ha costretto a chiamare il carro-attrezzi e tornare a casa con mezzi di fortuna)mi sono chiesto se non si configurasse il difetto di conformità del mezzo acquistato.Se così fosse,in base al D.Lgs. 2 febbraio 2002, qualora" la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore, quest' ultimo ha la possibilità di chiedere alternativamente la riduzione del prezzo pagato (con conseguente obbligo da parte del venditore di restituire le somme eccedenti), ovvero la risoluzione del contratto (con il conseguente obbligo da parte del venditore di restituire integralmente la somma pagata per l'acquisto)". Vi chiedo: è possibile esercitare quest'ultima opzione? Se sì come?Tengo a precisare che i guasti si sono presentati nei primi sei mesi dall'acquisto,quindi sempre in base alla suddetta normativa dovrei essere dispensato dall'onore della prova.Il secondo quesito è sulla responsabilità del produttore regolata dal D.P.R 24 maggio 1988,n. 224. A leggere questa normativa il tipo di danno che ho subito (danno patrimoniale presumo visti gli incovenienti e le spese che ho dovuto affrontare in seguito a questi,escludendo il danno morale ricollegabile in via prevalente alle fattispecie di reato) non appare
meritevole di tutela poichè la normativa prevede la risarcibilità del danno soltanto" il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché, di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata daldanneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila". Però l'art.2043 c.c. prevede la risarcibilità del danno ingiusto,per il quale il legislatore non ha provveduto ad elencare specificamente tutti i casi in cui un danno deve qualificarsi "ingiusto" per cui qualunque pregiudizio, in quanto ricorrano certe condizioni,può essere considerato ingiusto e pertanto risarcibile(con altra espressione si dice che l'art.2043 cod.civ. costituisce una clausola generale, una enunciazione di una direttiva di massima,suscettibile di applicazione alle più diverse fattispecie concrete tramite una analisi specifica da condurre caso per caso.)Quindi la mia domanda è se è possibile far rientrare il caso della mia fattispecie nel disposto dell'art.2043? Vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'aiuto che mi darete.
Cesare, da Roma
meritevole di tutela poichè la normativa prevede la risarcibilità del danno soltanto" il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché, di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata daldanneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila". Però l'art.2043 c.c. prevede la risarcibilità del danno ingiusto,per il quale il legislatore non ha provveduto ad elencare specificamente tutti i casi in cui un danno deve qualificarsi "ingiusto" per cui qualunque pregiudizio, in quanto ricorrano certe condizioni,può essere considerato ingiusto e pertanto risarcibile(con altra espressione si dice che l'art.2043 cod.civ. costituisce una clausola generale, una enunciazione di una direttiva di massima,suscettibile di applicazione alle più diverse fattispecie concrete tramite una analisi specifica da condurre caso per caso.)Quindi la mia domanda è se è possibile far rientrare il caso della mia fattispecie nel disposto dell'art.2043? Vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'aiuto che mi darete.
Cesare, da Roma
Risposta ADUC
La normativa di riferimento non e' piu' il decreto da lei citato, ma il codice del consumo: clicca qui. Se ha modo di provare il danno, puo' ricorrere in giudizio. Quanto all'applicabilita' del 2043, riteniamo di escluderla, posto che la questione ha natura esclusivamente contrattuale.
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