Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 gennaio 2007
Domanda 5 gennaio 2007
Cara redazione, sonouno dei tanti cittadini tartassati due volte, o meglio presi in giro da leggi inique e a volte contraddittorie. Vengo al dunque: decido di acquistare una nuova auto, tenendo presente anche il decreto legge del 3 ottobre 2006 che offriva un bonus di due o tre anni a chi acquistava un'auto nuova rottamando quella vecchia. Intorno al 20. novembre 2006 mi recavo presso una concessionaria Ford (concessionaria Mario Catone s.p.a. sita in Sparanise - Caserta) optando per l'acquisto di un'auto nuova Ford Focus C-Max Ghia 1600 90 cv euro 4 con rottamazione di una Polo 1100 euro 1 anno 1992. Facevo presente al momento del contratto di aver diritto all'esenzione per due anni, come da decreto legge, Pochi giorni dopo e precisamente il 29.11.2006 la concessionaria mi telefonava informandomi che l'auto era stata immatricolata il 29.11.2006 e quindi pronta per il ritiro. Ma all'atto del ritiro il proprietario mi informava che era stato informato via fax che non vi era esenzione bollo, in quanto sospeso. Oggi sono venuto a sapere di una sanatoria che reintroduce il decreto, potendo usufruire dell'esenzione di due anni di bollo. Inoltre al vecchio decreto e' stato aggiunto lo sconto di 800 euro. Vi chiedo come e da chi posso ottenerlo, quale e' l'iter. Un saluto nell'attesa di una risposta. Un grazie.
Pino, da Caserta

Risposta ADUC
Non e' una sanatoria, ma sono le nuove norme approvate in Finanziaria. Gliele alleghiamo e verifichi attentamente se il suo mezzo ha le caratteristiche necessarie e se i tempi ci siano. A tutto deve provvedere chi le ha venduto il mezzo.
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In caso di rottamazione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con consegna al demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231. comma 225: Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. le modalita' di rimborso verranno specificate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Comma 226: in caso di rottamazione di cui al comma 224 (di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1"), con sostituzione, e quindi acquisto, di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" (che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro), è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. comma 227: rottamazione e riacquisto autocarri: è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1". comma 229 VALIDITA'.Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; comma 228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. (agevolazioni comulabili con quelle previste ai commi 226 e 227) comma 229 VALIDITA' le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
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