Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 gennaio 2007
Domanda 5 gennaio 2007
Salve, siccome la finanziaria e' passata, rinnovo la mia richiesta di chiarimenti. Posseggo una Panda del '92, euro0, e quindi mi domando se metterci l'impianto a metano o demolirla. In realta' non la demoliro' ora, perche' avrei dovuto farlo entro il 31 dicembre 2006, ora mi tocca pagare il bollo per il 2007, quindi meglio usarla ancora un po'. Parimenti, all'ACI dove sono stato ieri, mi hanno detto che per beneficiare della riduzione o esenzione sul bollo in caso di installazione impianto a metano, avrei dovuto installarlo entro il 31 dicembre 2006, per quest'anno devo comunque pagare il bollo maggiorato. Allora mi domando: cosa devo fare se decido di installare l'impianto a gas, per beneficiare del contributo statale e della riduzione (o esenzione?) del bollo per il 2008 e anni successivi? E se la demolisco nel corso del 2007, come fare per beneficiare del contributo demolizione e del bonus per l'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici della mia citta (Milano)? Inoltre vi chiedo questo. ho trovato una Panda Elettra del '96 in vendita, appartenuta ad una amministrazione comunale. Ha fatto solo 8000 chilometri, quindi presumo che sia ferma da un po' (infatti il tipo che la vende mi ha gia' detto che devo cambiare tutte le batterie) non sono ancora andato a vederla ma mi domando: se la tassa di circolazione sia stata pagata regolarmente o no, in caso negativo, devo pagare io gli arretrati? (il venditore dice che non devo preoccuparmi, ma sono dubbioso) avra' fatto le revisioni? Le auto elettriche sono soggette alla stessa tempistica per le revisioni delle auto a benzina? Quanto paghero' di bollo e di assicurazione? (dovrebbero esserci delle riduzioni, degli sconti). Chiedo a voi queste cose perche' ho cercato su internet di qua e di la' ma non ci sono info sufficienti sulla Panda Elettra del 1996, neppure la Fiat mi ha risposto. Grazie. Buon anno.
Fabrizio, da Milano

Risposta ADUC
Per evitare di farle un trattato, le riportiamo le norme (che tra breve saranno oggetto di una nostra scheda pratica), si' da valutare appieno cosa le convenga.
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comma 224: in caso di rottamazione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con consegna al demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
comma 225: Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. le modalita' di rimborso verranno specificate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
comma 226: in caso di rottamazione di cui al comma 224 (di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1") , con sostituzione, e quindi acquisto, di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" (che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro), è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
comma 227: rottamazione e riacquisto autocarri:
è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
comma 229 VALIDITA'. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008;
comma 228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. (agevolazioni comulabili con quelle previste ai commi 226 e 227) comma 229 VALIDITA' le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
Per il bollo della panda elettrica, essendo stata di proprieta' di una pubblica amministrazione, non sappiamo quali sono le norme, perche' se sono uguali a quelle di un privato, la tassa di possesso (bollo) avrebbe dovuto sempre essere pagata e se lei l'acquista con la consapevolezza che non era stata pagata, deve poi farsi carico di versare il dovuto, altrimenti deve farlo fare al venditore. Per il resto delle sue domande, troppo specifiche per noi, vada sul sito clicca qui settore "per circolare" e usando il motore interno di ricerca.
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