Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 febbraio 2001
Il 30 settembre 2000 e’ apparsa una vs. risposta ad un quesito interessante, ovvero, in seguito ad un sinistro tra bici e moto come si doveva regolare il titolare della moto.
Voi rispondeste che:
"....Consideri che se occorresse dimostrare che la responsabilita' sia stata della bicicletta -essendo un mezzo lento rispetto allo scooter- dovra' essere dimostrata la dinamica. Per questo, sarebbe meglio accordarsi ed evitare la causa."
La mia domanda e’: dove sta scritta questa distinzione tra mezzo lento e veloce e che quest'ultimo deve dimostrare la dinamica? Sapreste indicarmi la legge? Grazie.
Voi rispondeste che:
"....Consideri che se occorresse dimostrare che la responsabilita' sia stata della bicicletta -essendo un mezzo lento rispetto allo scooter- dovra' essere dimostrata la dinamica. Per questo, sarebbe meglio accordarsi ed evitare la causa."
La mia domanda e’: dove sta scritta questa distinzione tra mezzo lento e veloce e che quest'ultimo deve dimostrare la dinamica? Sapreste indicarmi la legge? Grazie.
Risposta ADUC
Perche' deve trattarsi di una legge? E' un fatto -sulla base delle valutazioni che danno i giudici- che la dinamica degli incidenti debba essere dimostrata.
Ugualmente, e' un fatto che l'impatto sia dovuto ad una determinata velocita'. E questo secondo un principio-base che e' sempre chi sopraggiunge che -salvo prova contraria- e' ritenuto responsabile (anche se in pratica non lo fosse), poiche' si presuppone non abbia adottato le dovute cautele; questo e' un caso analogo.
Nel momento in cui si sostiene che un mezzo lento abbia attraversato la strada, riuscendo a tagliarla, si potrebbe presupporre anche che la velocita' del mezzo che sopraggiunge fosse eccessiva, non riuscendo -di fatto- a frenare in tempo. Poiche' non c'e' da nessuna parte una registrazione della dinamica del fatto, e quanto sostenuto dalle parti non ha valore, di oggettivo c'e' solo che uno scooter e' andato addosso ad una bici, i cui movimenti sono naturalmente piu' lenti e prevedibili.
In assenza di prove di una dinamica diversa, questo e' cio' che di fatto il giudice valuta: la liberta' di rischiare sulla propria pelle c'e', ma non ce la sentiamo di mandare le persone cosi' allo sbaraglio, quando rischiano di perdere.
Ugualmente, e' un fatto che l'impatto sia dovuto ad una determinata velocita'. E questo secondo un principio-base che e' sempre chi sopraggiunge che -salvo prova contraria- e' ritenuto responsabile (anche se in pratica non lo fosse), poiche' si presuppone non abbia adottato le dovute cautele; questo e' un caso analogo.
Nel momento in cui si sostiene che un mezzo lento abbia attraversato la strada, riuscendo a tagliarla, si potrebbe presupporre anche che la velocita' del mezzo che sopraggiunge fosse eccessiva, non riuscendo -di fatto- a frenare in tempo. Poiche' non c'e' da nessuna parte una registrazione della dinamica del fatto, e quanto sostenuto dalle parti non ha valore, di oggettivo c'e' solo che uno scooter e' andato addosso ad una bici, i cui movimenti sono naturalmente piu' lenti e prevedibili.
In assenza di prove di una dinamica diversa, questo e' cio' che di fatto il giudice valuta: la liberta' di rischiare sulla propria pelle c'e', ma non ce la sentiamo di mandare le persone cosi' allo sbaraglio, quando rischiano di perdere.
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