Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 febbraio 2001
Domanda 8 febbraio 2001
Vorrei gentilmente sapere se la legge prevede la possibilita’ per il conduttore di disdettare la locazione, con dovuto preavviso, per motivi personali (es. logistici, trasferimento in altra citta’, ecc.), e richiedere quindi la risoluzione anticipata del contratto, senza essere passibile di eventuali azioni legali da parte del locatore, anche se non e’ riportato in contratto alcuna specificazione in merito.
Qualora il conduttore lasciasse l'appartamento in anticipo (rispetto ai termini contrattuali) sarebbe tenuto alla corresponsione del canone e delle spese accessorie fino a scadenza del contratto?

Risposta ADUC
La possibilita' di disdire il contratto di affitto, fermo restando il preavviso di 6 mesi, esiste soltanto se si e' in presenza di una grave causa, indipendente dalla sua decisione, e quindi non e' sufficiente la sua volonta' di trasferirsi.
Grave causa potrebbe essere il trasferimento forzato (dunque non volontariamente richiesto da lei) della sede di lavoro da Milano a Roma (e non a Cinisello B.), delle modifiche notevoli e impreviste alla dimensione del nucleo familiare che rendano l'appartamento inadeguato (le sono nati 6 gemelli), eccetera.
Non e' una buona motivazione aver trovato un appartamento analogo che costi di meno: dovrebbe pagare tutto sino alla naturale scadenza, salvo diversa decisione del proprietario.
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