Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 febbraio 2001
Il mio abito da sposa e' stato danneggiato dalla lavanderia. Ho immediatamente fatto lettera a/rper risarcimento danni mi e' stato risposto che il vestito e' stato lavato secondo etichetta. Aggiungo che a mia insaputa la lavanderia si e' avvalsa di altra lavanderia per il lavaggio. Chiedo se e' possibile procedere nonostante io non abbia perduto lo scontrino che attesti il valore dell'abito.
Risposta ADUC
In questi casi bisogna riuscire a capire di chi sia la responsabilita', ed in base a cio' fare la relativa contestazione.
Il fatto di essersi servita di un'altra lavanderia, non ha importanza, a meno che lei non avesse in tal senso chiesto, precedentemente, dei chiarimenti sulle loro modalita' di lavoro (del loro appalto ne rispondono loro).
Tuttavia, occorrerebbe essere sicuri che la colpa sia loro e non di un'etichetta sbagliata: in tal caso, non avrebbero colpe dirette. Potrebbe esserle necessaria una perizia, a meno che non voglia fare un tentativo con la lavanderia, vedendo quanto sono disposti a fare.
Se nella precedente raccomandata ha dettato un termine entro cui adempiere, e cio' fosse trascorso inutilmente, allora puo' recarsi subito dal Giudice di Pace, inizialmente per una conciliazione.
Se non avesse dettato un termine entro cui avere il risarcimento del danno, lo detti ora, 15 giorni, specificando che in caso contrario adira' vie legali (ci raccomandiamo di sottolineare la responsabilita' nel lavaggio). Quindi si rechera' dal Giudice di Pace. Il danno dovra' quantificarlo al valore del vestito al momento attuale e non come nuovo (in assenza di accordo, decidera' un perito).
Se dovesse invece risultare la correttezza del comportamento della lavanderia, puo' tentare una contestazione alla ditta produttrice del vestito, per avere sbagliato l'indicazione sulle modalita' di lavaggio sull'etichetta, o contestando l'etichetta non coincidente con le caratteristiche del tessuto del vestito. Anche in questo caso tramite raccomandata e dando un termine di giorni entro cui avere risposta.
Il fatto di essersi servita di un'altra lavanderia, non ha importanza, a meno che lei non avesse in tal senso chiesto, precedentemente, dei chiarimenti sulle loro modalita' di lavoro (del loro appalto ne rispondono loro).
Tuttavia, occorrerebbe essere sicuri che la colpa sia loro e non di un'etichetta sbagliata: in tal caso, non avrebbero colpe dirette. Potrebbe esserle necessaria una perizia, a meno che non voglia fare un tentativo con la lavanderia, vedendo quanto sono disposti a fare.
Se nella precedente raccomandata ha dettato un termine entro cui adempiere, e cio' fosse trascorso inutilmente, allora puo' recarsi subito dal Giudice di Pace, inizialmente per una conciliazione.
Se non avesse dettato un termine entro cui avere il risarcimento del danno, lo detti ora, 15 giorni, specificando che in caso contrario adira' vie legali (ci raccomandiamo di sottolineare la responsabilita' nel lavaggio). Quindi si rechera' dal Giudice di Pace. Il danno dovra' quantificarlo al valore del vestito al momento attuale e non come nuovo (in assenza di accordo, decidera' un perito).
Se dovesse invece risultare la correttezza del comportamento della lavanderia, puo' tentare una contestazione alla ditta produttrice del vestito, per avere sbagliato l'indicazione sulle modalita' di lavaggio sull'etichetta, o contestando l'etichetta non coincidente con le caratteristiche del tessuto del vestito. Anche in questo caso tramite raccomandata e dando un termine di giorni entro cui avere risposta.
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