Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 dicembre 2006
Domanda 18 dicembre 2006
Gent.ma Aduc, avrei bisogno di avere maggiori ragguagli in merito ad una sentenza della Corte di cassazione a SS.UU. del 29/04/1997 n° 3671 in merito al rimborso relativo all'applicazione dell'IVA sulle imposte di consumo erariali e regionali. Se realmente esiste tale sentenza, come posso stabilire la somma di rimborso, come quantificare tale somma, entro quali termini si può presentare tale richiesta? Vi ringrazio anticipatamente di una vostra gradita risposta.
Nicolo', da Trapani

Risposta ADUC
Abbiamo controllato e la sentenza n. 3671 del 1997, che le alleghiamo integralmente e che riguarda il rimborso dell'IVA pagata da una societa' per un concorso a premi, IVA ritenuta poi indebita. Se il caso la riguarda, consideri comuqnue che una sentenza non e' una legge, ma vale solo nel caso di specie e che puo' al massimo costituire un precedente interpretativo per i giudici che si troveranno nel futuro a trattare casi simili. Cio' vuol dire che non si ha automaticamente diritto al rimborso, ma che in caso di diniego, potra' convenire in giudizio l'amministrazione pubblica facendo leva su questa sentenza. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vittorio SGROI Primo Presidente
"Francesco FAVARA Pres. di Sez.
"Michele CANTILLO Pres. di Sez.
"Vittorio VOLPE Consigliere
"Alfredo ROCCHI"
"Francesco AMIRANTE"
"Vincenzo CARBONE Rel."
"Rafaele CORONA"
"Alfio FINOCCHIARO"
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; Ricorrente contro UNIL IT SOC., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CONSOLO, ROCCO GATTI
NICOLETTA giusta delega in calce al controricorso; Controricorrente avverso la sentenza n. 728-92 della corte d'Appello di MILANO, emessa il 05-05-92, depositata il 05-05-92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-01-97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli Avvocati Alessandro DE STEFANO dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO per il ricorrente e Nicoletta GATTI ROCCO per il controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del
ricorso. Inizio documento. Fatto. La Unil-it s.r.l convenne davanti al Tribunale di Milano, con atto del 18.11.1986, il Ministero delle finanze, affermando che, pur essendo stata autorizzata a svolgere un concorso a premi, l'amministrazione finanziaria aveva preteso il tributo sull'ammontare dei premi, accresciuto dell'imposta sul valore aggiunto. L'amministrazione si costituì, riaffermando come legittima la determinazione della base imponibile della tassa di lotteria, comprensiva degli oneri fiscali quale l'i.v.a. Con sentenza 16.7.1990, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della pretesa dell'amministrazione, condannando la stessa a restituire alla società attrice la differenza tra quanto percepito come tassa di lotteria e quanto dovuto, tenendo conto che il corrispettivo utilizzato per la determinazione della base imponibile non dovesse essere comprensivo di i.v.a. Su gravame dell'amministrazione, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 5.5.1992, oggetto della presente impugnazione, ha confermato la sentenza di primo grado. Ad avviso dei giudici del gravame l'eccezione dell'amministrazione finanziaria, secondo cui la mancata impugnazione dei decreti ministeriali di autorizzazione impedirebbe il riesame della liquidazione ovvero dei criteri di determinazione della medesima, è infondata. Ed infatti, nessun interesse aveva il contribuente ad impugnare siffatti decreti, in quanto dagli stessi non era dato evincere che la liquidazione fosse stata effettuata sul valore dei premi comprensivi dell'i v a. Nel merito, la Corte ha osservato che l'art. 52 del r.d.l. n. 1933 del 1938 stabilisce che il valore dei premi consistenti in oggetti mobili viene determinato, ai fini dell'applicazione della tassa sulla lotteria, sulla base del prezzo di acquisto della merce, regolarmente comprovato. E poiché, in base all'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972, in tema di i.v.a., si dispone che nella fattura il corrispettivo viene mantenuto separato dall'imposta, ai fini della detraibilità di quest'ultima, ne consegue che l'espressione "sulla base del prezzo di acquisto regolarmente comprovato" concerne il corrispettivo con esclusione dell'i.v.a.. Ad ulteriore conferma, L'art. 128 del regolamento sui servizi del lotto del 25.7.1940 n. 1077 precisa che ove i premi consistano in prodotti fabbricati dall'industriale, il valore imponibile viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori, mentre per i premi consistenti in oggetti acquistati viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l' amministrazione delle finanze. Resiste con controricorso la Unil-it s.r.l. La questione, già assegnata alla prima sezione di questa Corte, è stata rimessa alle sezioni unite, sia per l'importanza della questione di diritto, che allo stato vede diversamente orientate la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, sia per prevenire possibili contrasti tra giudicati, al fine di definire il seguente problema: se, nel determinare, a norma dell'art. 52 del r d l. 19.10.1938 n. 1933 la base imponibile della tassa di lotteria dovuta dall'operatore economico che organizza l'operazione "a premio", debba tenersi conto dell'importo totale - inclusi gli oneri fiscali, quale l'i.v.a. - del prezzo di acquisto degli oggetti offerti in premio, ovvero dell'importo del prezzo di acquisto al netto dell'i.v.a. Le parti hanno depositato memorie. Inizio documento. Diritto.
1. Con l'unico motivo del proposto ricorso l' Amministrazione delle finanze censura l'impugnata sentenza, deducendo che i giudici di merito hanno errato, perché la base imponibile della tassa di lotteria sui concorsi e sulle operazioni a premio va calcolata sul prezzo dei beni dati in premio, prezzo che comprende l'ammontare dell'i.v.a. dovuta.
Occorre premettere che il lotto pubblico è regolato dal r.d.l. 19.10.1938 n. 1933 e dal relativo regolamento, approvato con r.d. 25.7.1940 n. 1077. L'art. 43 del predetto r.d. disciplina i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti, o a stimolarne la diffusione e lo smercio, come pure la vendita di merci al pubblico effettuate con offerte di premi e regali sotto qualsiasi forma, sottoponendoli ad obbligo di preventiva autorizzazione. L'art. 44 del medesimo r.d.l. definisce distintamente i concorsi a premio e le operazioni a premio. I successivi artt. 45 e 49 sottoponevano a tassazione (tassa di lotteria o di licenza) i concorsi e le operazioni a premio; dette norme sono state poi (insieme con altre) abrogate e sostituite dall'art. 7 d.l. 30.9.1989 n. 332 conv. con modificazioni dalla legge 27.11.1989 n. 384. La citata normativa indica come base imponibile per il tributo in questione il valore della massa premi (per i concorsi) o il valore complessivo dei premi (per le operazioni). L'art. 51 del r.d l. n. 1933-1938 dispone che "i premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od ingiocate del lotto". Infine, per quanto qui interessa, L'art. 52 del r.d.l. n. 1933 del 1938 stabilisce che "il valore dei premi consistenti in oggetti mobili viene determinato, ai fini dell'applicazione della tassa, sulla base del prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato".
A sua volta, poi, il regolamento recato dal r.d. 25.7.1940 n. 1077 dispone, all'art. 128 primo comma, che se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal commerciante, il valore di essi viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori, aggiungendo nel secondo comma che per i premi consistenti in oggetti acquistati viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto. Va rilevato, al riguardo, che, pur essendo la tassa della lotteria risalente alla legge 19.10.1938 n. 1933, con la quale furono riformate le leggi sul lotto pubblico, non erano sorte questioni e non è dato riscontrare contrasti giurisprudenziali anteriori al 1986, anno in cui l'Amministrazione delle finanze, con circolare n. 6-4-288575 del 18 febbraio, ebbe ad affermare che occorreva effettuare il conguaglio delle tasse sulle lotterie previo il corretto accertamento del valore dei premi "sulla base di idonee fatture comprensive di ogni onere economico e fiscale". Siffatto indirizzo dell'Amministrazione, secondo cui il prezzo di acquisto dell'oggetto premio doveva ritenersi comprensivo dell'i.v.a., si poneva in contrasto con una precedente risoluzione ministeriale, n. 2-101993 del 12.3.1969, con la quale si precisava che doveva essere preso in considerazione il prezzo riportato in fattura, inteso come corrispettivo del bene economico, con esclusione di altri elementi, come ad esempio l'imposta generale sull'entrata, applicata a tale prezzo. Di fronte a questo nuovo atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria sono iniziate numerose controversie, proposte dai soggetti autorizzati a svolgere un concorso a premio, non disposti a corrispondere una tassa di lotteria sensibilmente maggiore rispetto a quella prevista perché calcolata sul solo prezzo, inteso come corrispettivo in senso civilistico, senza l'aggiunta della componente tributaria. Le soluzioni adottate sono fortemente contrastanti in sede di merito, e attualmente anche in sede di legittimità, a seguito delle numerose ordinanze, con le quali la sezione, piuttosto che riconfermare il primo orientamento, ha preferito rimettere la questione di particolare importanza alle sezioni unite.
2. Per procedere ad una valutazione comparata delle opposte posizioni interpretative è opportuno prendere le mosse dal richiamato indirizzo prevalente - peraltro racchiuso in un arco di tempo piuttosto breve - seguito da questa Corte; indirizzo che si basa sul principio secondo cui, nel determinare - a norma dell'art. 52 del r.d.l. 19.10.1938 n. 1933 - la base imponibile della tassa di lotteria, dovuta dall'operatore economico che organizza l'operazione, a premio, anche se si tratti di produttore del bene oggetto del premio, deve tenersi conto dell'importo totale, comprensivo degli oneri fiscali, quale l'i.v.a., che il destinatario del premio dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto (Cass. 23.1.1993, n. 783; 28.7.1994, n. 7067; 19.12.1994, n. 10944; 16.3.1995, n. 3061; 17.1.1996, n. 367; 3.4.1996 n. 3113). Le ragioni addotte in favore della tesi suesposta si possono così sintetizzare: a) a norma dell'art. 52 r.d.l. 19.10.1938 n. 1933, la base imponibile per la liquidazione della tassa di lotteria è costituita dal "prezzo di acquisto" del bene regolarmente comprovato; b) il concetto di prezzo consiste nella somma che l'acquirente deve versare al venditore a titolo di controprestazione per il trasferimento di un bene o di un diritto in suo favore (art. 1470 c.c.); c) il prezzo, quindi, come prescinde, per il venditore, dal costo di produzione o di acquisto del bene, comprendendovi l'utile e le spese d'impresa, così, a stretto rigore, va determinato indipendentemente dalla sua concreta incidenza sul patrimonio dell'acquirente e si traduce nella somma che l'acquirente medesimo versa al venditore per liberarsi della sua obbligazione, senza che possano avere rilievo fatti non collegati immediatamente al suo rapporto con il venditore, idonei a ridurre il costo d'impresa (es.: condoni fiscali, rivalse, successive remissioni); d) non può indurre in diverso avviso il rilievo che, a norma dell'art. 21 d.p.r. n. 633 del 1972, nella fattura di vendita la somma che l'acquirente è tenuto a versare debba risultare distinta in due componenti, la prima delle quali costituita dal prezzo in senso stretto e la seconda dall'ammontare dell'imposta, perché tale distinzione, nell'economia della legge istitutiva dell'i.v.a., ha la funzione di rendere più agevole la liquidazione dell'imposta e l'individuazione del suo importo specie ai fini della rivalsa, tant'è che, quando tale interesse non viene in rilievo - come in tema di commercio al minuto e di attività assimilate - la suddetta distinzione non ha luogo e il prezzo s'intende comprensivo dell'imposta; e) per l'art. 2 lett. m del d p r. n. 633 del 1972 le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al r.d.l. n. 1933 del 1938 sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, sicché l'organizzatore del premio non può riversare sul vincitore l'imposta che ha dovuto pagare in occasione dell'acquisto e dunque solo l'imprenditore organizzatore, nell'immediato, rimane soggetto passivo dell'imposta per cui anche sotto l'aspetto del costo della merce questo non può che ritenersi comprensivo dell'imposta versata; f) a diverso avviso non possono indurre considerazioni sulla pretesa diversità delle regole poste da alcune normative abrogate (come quelle sulla tassa di scambio e sull'i.g.e.), sia perché a tali considerazioni potrebbe essere riconosciuto soltanto un rilievo di carattere storico, sia perché il problema da risolvere nella specie è di stabilire la base imponibile del tributo sulle operazioni di concorso a premio, problema indipendente da quello relativo alle modalità di determinazione della base imponibile dell'i.v.a. e del suo raffronto con il regime delle imposte abrogate; g) nè potrebbe rilevare la circostanza che l'imposta sui concorsi a premio, se la sua base imponibile viene calcolata al lordo dell'i.v.a. sui beni acquistati, va a colpire anche l'ammontare di tale imposta, creando una situazione di imposta gravante su altra imposta, perché questo tipo d'imposizione non è estraneo nè contrario all'ordinamento tributario e, anche per quanto concerne l'i.v.a., la sottrazione per legge dal computo della base imponibile delle somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta medesima, sta a dimostrare che, fuori di questa ipotesi, devono invece esservi ricomprese altre imposte, come quelle di fabbricazione, i dazi e i prelievi; h) soltanto su specifica previsione normativa, come avvenuto per l'imposta sugli spettacoli (art. 3 d.p.r. n. 640 del 1972), si potrebbe determinare la base imponibile del tributo in esame al netto dell'i.v.a. pagata dall'organizzatore del concorso per l'acquisto dei premi; i) neppure avrebbe rilievo la circostanza che la somma corrispondente all'imposta versata dall'acquirente organizzatore del premio al venditore, pur non potendo essere trasferita sul vincitore del premio, per il divieto di cui all'art. 2 lett. m, non costituirebbe per lui un onere definitivo, avendo l'imprenditore la possibilità di portare in detrazione l'importo dell'imposta dovuta o a lui addebitata in rivalsa, a norma dell'art. 19 d.p.r. n. 633-1972, in quanto nessuna connessione sarebbe rinvenibile tra il punto relativo alla determinazione della base imponibile del tributo previsto dal r.d.l. n. 1933 del 1938 e il punto inerente alla detraibilità dell'i.v.a. ex art. 19 cit.; la prima questione avrebbe infatti riguardo all'individuazione del prezzo versato per l'acquisto del bene mobile, la seconda concernerebbe il diverso problema del costo che, nell'economia generale dell'impresa, il bene stesso può andare ad assumere quando, pur essendo stato acquistato ad un dato prezzo, venga a gravare in misura diversa, superiore o inferiore, sul patrimonio dell'impresa medesima, e ciò starebbe a significare che ai fini in questione, bisogna riferirsi al primo elemento e non al secondo; l) la circostanza che il beneficiario del premio nulla debba corrispondere a titolo d'imposta rivelerebbe l'esistenza di un altro soggetto, il quale, atteggiandosi come consumatore finale, avrebbe l'obbligo di corrisponderla, sicché l'imposta andrebbe a far parte del prezzo di acquisto; m) non sarebbero conferenti le deduzioni relative alla possibilità per l'organizzatore-acquirente di procedere al cd. "scarico" dell'i.v.a., nè quelle concernenti l'organizzatore che sia produttore del bene-premio, riflettendo tali ipotesi il momento, irrilevante nella fattispecie, in cui il detto bene entra a far parte del suo patrimonio, ma non il momento in cui ne esce.
3. I suddetti argomenti, esposti segnatamente nelle sentenze nn. 7067-94 e 3061-95, ad avviso del collegio, non sembrano tuttavia sufficienti a confortare l'indirizzo seguito, potendosi, in base alle stesse norme, seguire un diverso iter argomentativo, adombrato nelle ordinanze di rimessione, che conduce alla soluzione opposta rispetto a quella finora adottata dalla giurisprudenza di legittimità. Premesso che l'indagine deve prendere le mosse dalla nozione di "prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato", di cui al citato art. 52, è dato osservare, in primo luogo, come il suddetto prezzo, utilizzato dal legislatore come parametro di determinazione del valore, in mancanza di ulteriori specificazioni, si identifichi, nel significato civilistico del termine, nel corrispettivo in danaro che il compratore deve al venditore, ai sensi dell'art. 1470 c.c. Nel prezzo così inteso non può rientrare la c.d. componente fiscale, che è disciplinata a parte, nell'ambito dell'art. 1475 c.c., dedicato alle spese del contratto di vendita, che sono a carico del compratore solo se non è stato pattuito diversamente, e salva l'applicazione di particolari norme cogenti, come in tema di Invim. In altri termini, le spese della vendita non sono dovute, di regola, dal compratore al venditore, restando estranee alla nozione di corrispettivo, ma costituiscono un debito del medesimo compratore verso terzi (notaio, ufficio del registro e così via), ancorché nei rapporti esterni - e segnatamente verso il fisco - le relative obbligazioni gravino solidalmente sulle parti del rapporto negoziale. Nel citato art. 52 il rapporto valore-prezzo, come si evince dal testuale tenore del dato legislativo, non è dunque posto in termini di rigida distinzione o di contrapposizione. Il prezzo è invece utilizzato come parametro o criterio di determinazione del valore, costitutivo - quest'ultimo - della base imponibile ai fini della tassa di lotteria, evidentemente, perché il legislatore ha ritenuto che "il prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato" fosse il più idoneo indice rivelatore del valore dell'oggetto. Sulla base delle esposte considerazioni risulta evidente come l'art. 52 del d.p.r. n. 1933-1938 faccia riferimento al prezzo di acquisto della merce, senza ulteriori specificazioni, sicché l'ordinamento ha inteso richiamare in tema di tassa di lotteria il significato proprio di quel concetto desunto dalla fonte giuridica primaria di esso, e cioè dalla ricordata disciplina civilistica. E lo stesso deve dirsi in relazione all'art. 128 del r.d. n. 1077 del 1940, nella parte in cui richiama - se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale e venduti dal commerciante - il prezzo di vendita ai rivenditori, perché tale prezzo si identifica pur sempre nel corrispettivo dell'alienazione, riguardata però dalla parte dell'alienante, senza ulteriori elementi additivi, quali gli oneri fiscali verso terzi. Inoltre il riferimento a nozioni prettamente civilistiche, come l'acquisto e la vendita, contenuto nei citati articoli 52 e 128, conforta il convincimento che la normazione sulla tassa di lotteria fa leva sulla nozione di prezzo nel significato suo proprio di corrispettivo del bene, cioè il quantum rappresentato dal valore commerciale del bene acquistato, sicché, sotto il profilo giuridico prezzo è il corrispettivo in denaro del trasferimento della proprietà di una cosa, sotto quello economico è la risultante dei fattori della produzione oltre all'utile dell'alienante, che vengono posti a carico dell'acquirente. E, a tal proposito, non può non rilevarsi come la stessa amministrazione finanziaria, almeno fino alla richiamata circolare del 1986, avesse sempre inteso in senso squisitamente civilistico il termine "prezzo", sia all'epoca della tassa di scambio (r.d.l. 28.7.1930 n. 1011, art. 7, primo comma), sia in relazione all'imposta generale sull'entrata (d.l. 9.1.1940 n. 2, conv. con modif. nella L. 19.6 1940 n. 762, art. 12, comma 3), sia infine nel vigore del d.p.r. 26.10.1972 n. 633. In definitiva, anche tre lustri dopo l'entrata in vigore della disciplina dell'i.v.a., ÌAmministrazione finanziaria espressamente escludeva il tributo erariale dalla determinazione della base imponibile, sicché l'i.v.a., come già l'i.g.e. e la tassa di scambio, non concorreva a formare il valore di scambio e non era, perciò, considerata componente del prezzo.
4. Ad avviso del collegio, ai fini della determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 52 del r.d.l. 19.10.1938 n. 1933, per prezzo di acquisto della merce deve intendersi il corrispettivo versato dall'operatore economico che organizza l'operazione a premio, al netto della componente fiscale. Peraltro l'introduzione dell'i.v.a. nel nostro ordinamento non ha intaccato le conclusioni raggiunte nel vigore della precedente normativa sull'i.g.e. Ed infatti, Ìart. 13 d.p.r. 633-1972, nel definire la nozione di base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, fa riferimento all'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Il successivo art. 15, però, espressamente esclude dal computo della base imponibile "le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto", così segnando una netta distinzione tra imposta e corrispettivo. L'art. 18 regola la rivalsa, stabilendo nell'ultimo comma, per il relativo credito, un apposito privilegio, così introducendo un ulteriore significativo momento di distinzione tra credito per il corrispettivo dell'operazione imponibile e credito di rivalsa per l'imposta. L'art. 19 stabilisce i meccanismi di detrazione. L'art. 21 disciplina la fatturazione delle operazioni imponibili, disponendo che essa deve indicare distintamente, tra l'altro, i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15 n. 2, e l'aliquota e l'ammontare dell'imposta. L'art. 23, nel regolare la registrazione delle fatture, prevede che per ciascuna di esse debbano essere indicati distintamente l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta. Dalla suddetta normativa emerge, con chiarezza, un elemento di continuità rispetto alla disciplina precedente all'introduzione dell'i.v.a., che induce ad escludere la riconducibilità di questo tributo nella nozione di prezzo, rispetto al quale rimane sempre esterno e perciò non computabile come componente del corrispettivo della cessione.
5. In particolare, è inesatto il rilievo secondo cui, anche sotto il profilo del costo, questo, per l'imprenditore-organizzatore del concorso od operazione a premio, non potrebbe che ritenersi comprensivo dell'imposta versata, in quanto per l'art. 2 lett. m del d.p.r. n. 633-1972, le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al r.d.l. n. 1933 del 1938 sono escluse dall'i.v.a.: in altri termini, l'organizzatore del premio, se da un lato non può riversare sul vincitore l'imposta che ha dovuto pagare in occasione dell'acquisto, dall'altro, a norma dell'art. 19 del d.p.r. 633-1972, può però portarla in detrazione in sede di dichiarazione annuale, sicché nella componente in questione non può ravvisarsi un "costo" idoneo a rientrare nella nozione di prezzo della merce. Deve rilevarsi in proposito che la normativa sul'i.v.a., entrata in vigore nel 1973, ha definitivamente escluso e non solo esentato dall'i.v.a. le cessioni di beni oggetto dei concorsi a premi. Nell'ambito della discrezionalità del legislatore, l'opzione in favore dell'esclusione dall'i.v.a. acquista uno spessore strutturale e funzionale del tutto diverso dall'esenzione dall'i.v.a., disciplinata all'art. 10 del citato d.p.r. n. 633 del 1972. Allorché il legislatore, considerato il carattere gratuito del trasferimento, ha fatto rientrare nell'ambito delle operazioni escluse dall'i.v.a. le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, ha riconosciuto che in questo caso non vi è "cessione di beni" in senso stretto, per cui l'imprenditore non può acquisire il ruolo di consumatore finale, anzi gli è consentito di portare in detrazione il tributo versato per l'acquisto del bene messo in palio, ai sensi dell'art. 19. Diversamente avviene per le operazioni esenti dall'i.v.a., rispetto alle quali chi è esentato dal versamento del tributo allo Stato per i beni ceduti o per i servizi prestati - non potendolo, conseguentemente, includere nel prezzo del bene o del servizio offerto - si atteggia, riguardo ai beni o servizi acquistati o fruiti "a monte" della catena di produzione, come qualunque consumatore finale, sicché l'i.v.a. da lui versata al cedente o al prestatore del servizio non gli sarà rimborsata attraverso il meccanismo della detrazione previsto, al contrario, per le operazioni escluse. Al riguardo non è privo di significato, come peraltro rilevato dalla giurisprudenza di merito (App. Milano 20.7.1993), il fatto che l'art. 1 del disegno di legge n. 1301 del 5.8.1988, di iniziativa governativa, avesse previsto di modificare l'art. 19 del d.p.r. 633-1972 nel senso di escludere la "detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito a scopo di promozione o di liberalità"; esclusione non mantenuta, con riferimento ai beni dati in premio, nel d.l. 2.3.1989 n. 69, convertito nella l. 27.4.1989 n. 154. Infine, non va sottaciuto che il tentativo di introdurre, in via di interpretazione autentica (art. 18 del disegno di legge n. 1897 del 30.9.1989), quanto già sostenuto dalla ricordata circolare del 1986, a modifica dell'attuale art. 52 r d l. 1933 del 1938 - nel senso che il valore dei premi vada determinato sulla base del prezzo di acquisto della merce comprensivo di ogni onere fiscale - è stato rifiutato dal legislatore che non ha assecondato la tesi dell'amministrazione finanziaria.
6. Un ulteriore argomento, a conferma della soluzione che considera come base imponibile il solo prezzo, è dato dal fatto che la pretesa inclusione dell'i.v.a. nel concetto di prezzo recato dall'art. 52 r.d.l. n. 1933-1938 comporterebbe che, almeno in parte, la tassa di lotteria verrebbe a gravare su un altro tributo, senza un'espressa previsione normativa, non essendo di certo sufficiente la ricordata circolare del 1986. Al vigente ordinamento tributario non è, per vero, sconosciuto un siffatto tipo di imposizione, anche se esso costituisce un'anomalia rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento tributario, in base ai quali un prelievo fiscale - conseguenza, e non indice, di capacità contributiva - non può costituire in tutto o in parte base imponibile per un nuovo prelievo di analoga natura. Ne consegue che, in assenza di apposita previsione normativa, si deve ritenere che la componente fiscale non costituisca prezzo e non faccia parte della base imponibile.
7. Le considerazioni fin qui svolte giustificano ampiamente la soluzione adottata, che si basa su una corretta accezione civilistica del termine prezzo condivisa peraltro dall'Amministrazione finanziaria per oltre mezzo secolo, anche dopo l'introduzione dell'i.v.a. nel nostro ordinamento.
In conclusione, per "prezzo di acquisto" degli oggetti-premio, ai fini della determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 52 del r.d.l. 19.10.1938 n. 1933, deve intendersi il corrispettivo versato dall'operatore economico che organizza l'operazione a premio, al netto della componente fiscale. Parimenti, se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale e venduti dal commerciante, per prezzo di vendita ai rivenditori, ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. n. 1933 del 1938, deve intendersi il corrispettivo in senso civilistico, depurato, quindi, dalla componente fiscale. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese. Inizio documento P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, addì 24.1.1997.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →