Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 dicembre 2006
Vi allego per conoscenza la mail inviata al Garante del contribuente e Vi chiedo se esistono altre figure istituzionali che possono intervenire per chiarire tale situazione. Grazie per la Vs. opera. Con riferimento alla legge finanziaria 2005 art. 1 comma 333 il legislatore scrive testualmente "omisiss per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso" Ora con la circolare del 19/10/2005 n.44 l'Agenzia delle Entrate al paragrafo 1.5a intepreta la parola rinnovo ritenendo che le aziende erogatrici siano comunque tenute a fornire i dati catastali in occasione del primo rinnovo tacito, successivo alla data del 1 aprile 2005. Sempre allo stesso paragrafo l'Agenzia delle Entrate parla di contratti a tempo indeterminato (non citati dalla suddetta legge finanziaria 2005) e precisa infine che qualora non mutino le condizioni contrattuali di fornitura del servizio non e' necessario che aziende erogatrici richiedano i dati all'utente ad ogni scadenza contrattuale (la legge cita "in occasione del rinnovo"). Con il provvedimento n. 110725 del 02/10/06 l'Agenzia delle Entrate nella persona del Suo direttore dispone al paragrafo 2.2 che i dati sono trasmessi dai soggetti obbligati alle comunicazioni in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso. Considerazioni:
1) quanto scritto sul paragrafo 1.5a circolare 19/10/2005 e' una interpretazione di una legge, infatti la stessa cita "rinnovo" mentre l'Agenzia delle entrate aggiunge di sua iniziativa la parola "tacito".
2) nel provvedimento n. 110725 del 02/10/06 Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate nuovamente cita solo la parola "rinnovo". Conclusioni: Si evince da quanto sopra la mancanza di chiarezza da parte dell'Agenzia delle Entrate e ritengo, quindi, necessaria la sospensione dell'obbligo della comunicazione dei dati catastali da parte degli utenti che hanno un contratto in essere antecedente alla data del 1 aprile 2005 stipulati con la formula "tacito rinnovo" in quanto con tale condizione il contratto si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta ed e' quindi assimilabile alla condizione di tempo indeterminato salvo disdetta. Chiedo pertanto l'intervento della Sua opera per:
1) chiarire definitivamente quali contratti obbligano gli utenti a fornire i dati catastali entro il 28.02.2007.
2) disporre che le modalita' di richiesta dei dati catastali delle aziende erogatrici verso i propri utenti siano chiare, comprensibili, accesibili da tutti e capillari in quanto l'tente finale per anche per un banale errore e/o omessa dichiarazione puo' incorrere in severe sanzioni. Ossequi.
Giacomo, da Monte San Vito
1) quanto scritto sul paragrafo 1.5a circolare 19/10/2005 e' una interpretazione di una legge, infatti la stessa cita "rinnovo" mentre l'Agenzia delle entrate aggiunge di sua iniziativa la parola "tacito".
2) nel provvedimento n. 110725 del 02/10/06 Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate nuovamente cita solo la parola "rinnovo". Conclusioni: Si evince da quanto sopra la mancanza di chiarezza da parte dell'Agenzia delle Entrate e ritengo, quindi, necessaria la sospensione dell'obbligo della comunicazione dei dati catastali da parte degli utenti che hanno un contratto in essere antecedente alla data del 1 aprile 2005 stipulati con la formula "tacito rinnovo" in quanto con tale condizione il contratto si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta ed e' quindi assimilabile alla condizione di tempo indeterminato salvo disdetta. Chiedo pertanto l'intervento della Sua opera per:
1) chiarire definitivamente quali contratti obbligano gli utenti a fornire i dati catastali entro il 28.02.2007.
2) disporre che le modalita' di richiesta dei dati catastali delle aziende erogatrici verso i propri utenti siano chiare, comprensibili, accesibili da tutti e capillari in quanto l'tente finale per anche per un banale errore e/o omessa dichiarazione puo' incorrere in severe sanzioni. Ossequi.
Giacomo, da Monte San Vito
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