Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 novembre 2006
Domanda 30 novembre 2006
L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata alla M.C.T.C affinche' sia iscritta negli archivi elettronici. Il provvedimento di sospensione con l'indicazione della sua durata e' iscritto sul documento. Decorso il periodo di sospensione, l'avente diritto puo' fare istanza alla Prefettura per la restituzione della patente. Quando la violazione venga accertata mediante dispositivi di rilevamento fotografico (autovelox), senza la verifica delle generalita' del conducente, la contestazione dell'infrazione avverra' mediante notifica all'intestatario del veicolo. Ma essendo la sospensione una sanzione amministrativa personale, il trasgressore deve essere necessariamente identificato. Conseguentemente l'intestatario del veicolo risponde in solido con il responsabile diretto al pagamento della sanzione pecuniaria principale, ma non sara' assoggettabile a sospensione della patente.
Sauro, da Perugia
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Io e mia moglie siamo un impresa familiare e l'auto di cui ho ricevuto oggi la multa, la guidiamo entrambi e non saprei dire chi fosse alla guida 75 gg fà? Venerdì mi rechero' dalla polizia municipale per vedere la foto ma se non e' possibile vedere il guidatore posso pagare la sola multa ed evitare la sospensione??? E' prevista dalle norme una certificazione in tal senso?

Risposta ADUC
Dovrebbe far presente all'autorita', con raccomandata A/R, l'impossibilita' di identificare il conducente entro 60 giorni dal momento della notifica, e se l'autorita' riterra' valide le sue motivazioni la patente non sara' sospesa e non paghera' la multa suppletiva per non aver indicato chi fosse alla guida.
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