Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 novembre 2006
Domanda 29 novembre 2006
Sono un vostro estimatore e qualche volta sostenitore.
Vorrei sapere cortesemente, quando il comma 4 del art. 67 D. A. puo' applicarsi ovvero, in un contesto in cui il criterio di "innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio" e' fatto salvo, deve essere presente il proprietario come sembrerebbe o puo' essere presente il delegato al posto del proprietario?
Grazie per la collaborazione.
Ottavio, da Roma
..............................
Allegato: Art. 67 D. A.
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Risposta ADUC
Sono due questioni separate. Il voto spetta al proprietario, come dice il comma 4, e quindi possono dirsi esclusi l'usufruttuario, l'inquilino, etc. Il discorso e' diverso se c'e' la delega. In tal caso il voto del delegato, indipendentemente da chi esso sia (coniuge, figlio, inquilino, altro condomino, etc.etc.), vale come se fosse stato dato dal proprietario stesso.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →