Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 novembre 2006
Salve, ho perso un ricorso dal giudice di pace avverso una multa per uso del cellulare, non vi era stata contestazione immediata e oltre alla multa l'infrazine ha compartato la decurtazione di 5 punti. Al momento dell'infrazione io ero era ricoverato in ospedale e per questo avevo prodotto col ricorso un certificato del mio medico curante attestante tale ricovero c/o l'ospedale X. Il giudice ha ritenuto che non abbia dato prova di non trovarmi alla guida del veicolo. Ma la mia prima domanda è: non è prova quell' attestazione proveniente da chi esercita pubbliche funzioni? Era proprio necessario che provenisse dall'ospedale? Avevo con me la cartella clinica ma non ho voluto per ovvii motivi allegarla.
Il giudice ha però annullato il verbale nella parte in cui mi erano stati decurtati i punti alla patente sostenendo questa volta che come ritenuto dalla Corte Costituzionale i punti non vanno sottratti se non c'è individuazione del trasgressore. Mi sembra un contro senso. Ritiene ci siano gli estremi di un appello? In fine, le chiedo come deve regoalrmi per non incorrere nell'ulteriore multa salata per non aver comunicato il nome del trasgressore. Poiché vi era stato invito/ordine in tal senso nel varbale stesso avevo all'epoca del ricorso fatto una semplice comunicazione A/R in cui sostenevo di non essere responsabile e di aver presentato ricorso. Se pagassi la multa senza fare appello alla sentenza dovrei rifare la comunicazione ex art. 180 co.8 Cd.S., sarei ancora in tempo oppure considererebbero quella già fatta come insufficiente e pertanto meritevole di multa. Grazie per il prezioso eventuale aiuto. Conrdialità.
Rosario, da Salerno
Il giudice ha però annullato il verbale nella parte in cui mi erano stati decurtati i punti alla patente sostenendo questa volta che come ritenuto dalla Corte Costituzionale i punti non vanno sottratti se non c'è individuazione del trasgressore. Mi sembra un contro senso. Ritiene ci siano gli estremi di un appello? In fine, le chiedo come deve regoalrmi per non incorrere nell'ulteriore multa salata per non aver comunicato il nome del trasgressore. Poiché vi era stato invito/ordine in tal senso nel varbale stesso avevo all'epoca del ricorso fatto una semplice comunicazione A/R in cui sostenevo di non essere responsabile e di aver presentato ricorso. Se pagassi la multa senza fare appello alla sentenza dovrei rifare la comunicazione ex art. 180 co.8 Cd.S., sarei ancora in tempo oppure considererebbero quella già fatta come insufficiente e pertanto meritevole di multa. Grazie per il prezioso eventuale aiuto. Conrdialità.
Rosario, da Salerno
Risposta ADUC
Per fare ricorso, deve utilizzare i medesimi argomenti della prima istanza... che crediamo non fossero sufficienti, non solo per i motivi che lei ha evidenziato e sulla cui sentenza del giudice anche noi nutriamo dei dubbi... ma e' il giudice che decide, ma anche perche' lei non avrebbe dovuto dimostrare dove fosse lei al momento dell'infrazione, ma dove fosse il suo mezzo (chiunque poteva esserne alla guida). La multa per la violazione dell'art.180 crediamo che debba pagarla, perche' solo di recente (da luglio 2006) la norma e' cambiata per cui, pur non indicando -comunicandolo con motivazioni- chi fosse alla guida, si puo' essere esentati dal pagamento della multa ulteriore. Ma sicuramente i suoi fatti risalgono a molto prima, quando la non indicazione comportava la responsabilita' del proprietario del mezzo.
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