Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 novembre 2006
Spett.le Aduc Volevo sopporVi all'attenzione quanto inviato al gestore del Cinema per pubblicita' che precedeva la proiezione dello stesso. Tale lettera in copia a mezzo posta vi e' stata recapitata, nella speranza di trarre un Vs. suggerimento in caso di assenza di esito da parte del gestore. Il sottoscritto Giuseppe residente a Canicatti' in data 03/11/2006 ha acquistato un biglietto di ingresso presso il Vs. Cinema Corsaro di Catania; per il film in programmazione intitolato "L'ultima porta" e proiettato il giorno 03/11/2006 al prezzo di euro 5,50. Contrariamente a quanto indicato da Voi:
-sul biglietto di cui se ne allega fotocopia -sul cartellone che pubblicizzava lo spettacolo la proiezione del film e' iniziata con 20 minuti di ritardo in quanto preceduta da spot pubblicitari "NIKE-ALFA ROMEO etc. " che il sottoscritto e' stato costretto a guardare suo malgrado.
Si richiede pertanto, la corresponsione del prezzo del biglietto di euro 5,50 con aggiunta delle spese di spedizione della presente raccomandata A/R di euro 3,40 per un totale di euro 8,90 da versarsi a mezzo vaglia postale, assegno circolare non trasferibile intestati al sottoscritto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente messa in mora. Resta quindi convenuto che in assenza di un Vs. riscontro si ricorrera' all'autorita' giudiziaria in considerazione che: l'art. 1218 del codice civile sulla responsabilita' del debitore (i.e. il gestore del cinema) prevede a. il puntuale adempimento della prestazione;
b. che il ritardo della prestazione da parte del debitore puo' essere giustificata solo da "causa a lui non imputabile";
c. che questo non e' il caso del gestore su citato, in quanto il ritardo causato dalla pubblicita' e' conosciuto e preordinato dal gestore stesso ai fini di introiti pubblicitari dello stesso; facendo riferimento alla Corte di Cassazione (sentenze n. 1629 del 1998 e n. 12849 del 1997) che ha previsto il diritto del contraente ad ottenere il risarcimento del danno. Con aggravio della facolta' di pretesa dei danni derivanti dall'esser stato sottomesso a pubblicita' ad insaputa dello stesso senza previo consenso alcuno e del turbamento psicologico ed umorale provocato dalla proiezione della pubblicita'. Cordiali Saluti.
Giusepep, da Canicatti'
-sul biglietto di cui se ne allega fotocopia -sul cartellone che pubblicizzava lo spettacolo la proiezione del film e' iniziata con 20 minuti di ritardo in quanto preceduta da spot pubblicitari "NIKE-ALFA ROMEO etc. " che il sottoscritto e' stato costretto a guardare suo malgrado.
Si richiede pertanto, la corresponsione del prezzo del biglietto di euro 5,50 con aggiunta delle spese di spedizione della presente raccomandata A/R di euro 3,40 per un totale di euro 8,90 da versarsi a mezzo vaglia postale, assegno circolare non trasferibile intestati al sottoscritto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente messa in mora. Resta quindi convenuto che in assenza di un Vs. riscontro si ricorrera' all'autorita' giudiziaria in considerazione che: l'art. 1218 del codice civile sulla responsabilita' del debitore (i.e. il gestore del cinema) prevede a. il puntuale adempimento della prestazione;
b. che il ritardo della prestazione da parte del debitore puo' essere giustificata solo da "causa a lui non imputabile";
c. che questo non e' il caso del gestore su citato, in quanto il ritardo causato dalla pubblicita' e' conosciuto e preordinato dal gestore stesso ai fini di introiti pubblicitari dello stesso; facendo riferimento alla Corte di Cassazione (sentenze n. 1629 del 1998 e n. 12849 del 1997) che ha previsto il diritto del contraente ad ottenere il risarcimento del danno. Con aggravio della facolta' di pretesa dei danni derivanti dall'esser stato sottomesso a pubblicita' ad insaputa dello stesso senza previo consenso alcuno e del turbamento psicologico ed umorale provocato dalla proiezione della pubblicita'. Cordiali Saluti.
Giusepep, da Canicatti'
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc. Ci tenga aggiornati, se possibile.
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