Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 novembre 2006
Buongiorno, volevo chiedere consiglio a Voi su come comportarmi. Ho ricevuto qualche giorno fa, una cartella esattoriale dagli esatri di Milano dove mi "intimano" di pagare 240 euro per una multa (per sosta sul marciapiede) risalente all'anno 2002. I fatti sono questi:
- io quella multa non l'ho mai trovata sul parabrezza.
- sulla cartella esattoriale c'e' scritto che la notifica della multa e' del 4/9/02 e la polizia municipale a cui ho chiesto informazioni dice che la notifica l'ha ritirata la mia custode (che aveva la delega). Io pero' dalla custode non ho mai ricevuto nessuna notifica. Che consiglio potete darmi? Non vedo il motivo di pagare questa cartella esattoriale per una multa risalente a 4 anni fa, e che per di piu' non ho mai ricevuto. Mi sembra assurdo pagare per una multa/notifica che io non ho mai ricevuto. E poi dopo 4 anni mica posso andare dalla custode a chiedere spiegazioni in merito no? Leggendo un po' di articoli su internet ho trovato questo: La Cassazione sulla notifica dei verbali: Nulle le multe consegnate al portiere». Secondo i giudici della Suprema Corte, la consegna di una contravvenzione al custode di un condominio, deve essere preceduta dalla ricerca di un familiare del destinatario». Sono nulle le multe consegnate al portiere se l'ufficiale addetto alla consegna della sanzione amministrativa non ha provveduto a ricercare precedentemente uno dei familiari di chi ha commesso l'infrazione contestata. E' questo il principio che ha sancito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una signora romana, Stefania N., che si era vista convalidare dal Giudice di pace della capitale una sanzione amministrativa per avere messo in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa, sulla base del fatto che «la notifica era avvenuta mediante consegna al portiere». Per la Suprema Corte, invece, quella multa e' da stracciare poiche' «la notificazione mediante consegna al portiere deve essere preceduta dalla ricerca, con esito negativo del quale occorre dare atto nella relazione, di una persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario». Il giudice di Pace, nel gennaio 2002, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa, avvalendosi della testimonianza del portiere che aveva riconosciuto come propria la firma apposta alla relazione di notificazione del verbale. Contro questa decisione, Stefania N. ha presentato ricorso con successo in Corte di Cassazione. La Seconda sezione civile (con la sentenza numero 10924/05), accogliendo la protesta della signora, ha sottolineato che «la notificazione mediante consegna al portiere dell'abitazione del destinatario della sanzione amministrativa e' nulla se non e' stata preceduta dalla ricerca di una persona di famiglia». Tutt'al piu', la notifica della multa avrebbe potuto essere fatta «all'ufficio o all'azienda del destinatario» della multa. La sentenza della Suprema Corte fa il paio con quella recentemente emessa in cui i giudici hanno stabilito che non vanno pagate le multe se sul verbale ricevuto a casa non siano riportati in modo preciso (e non generico) i motivi della mancata immediata contestazione. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione in una recente sentenza (n. 8837), riaffermando un principio piu' volte ribadito dal 2001. Con questo verdetto, la Suprema Corte ha accolto il reclamo di un automobilista romano, Francesco P., contro la multa notificatagli a casa il 24 aprile 2001 dal Comune di Roma per aver usato il cellulare senza viva voce mentre era alla guida. Sul verbale, pero', era spiegato che la contestazione immediata non era stata effettuata «per l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge». Tale espressione, spiegano i giudici, «non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti». Spero che riuscirete a consigliarmi sul da farsi. RingraziandoVi anticipatamente. Vi porgo cordiali saluti.
Marco, da Milano
- io quella multa non l'ho mai trovata sul parabrezza.
- sulla cartella esattoriale c'e' scritto che la notifica della multa e' del 4/9/02 e la polizia municipale a cui ho chiesto informazioni dice che la notifica l'ha ritirata la mia custode (che aveva la delega). Io pero' dalla custode non ho mai ricevuto nessuna notifica. Che consiglio potete darmi? Non vedo il motivo di pagare questa cartella esattoriale per una multa risalente a 4 anni fa, e che per di piu' non ho mai ricevuto. Mi sembra assurdo pagare per una multa/notifica che io non ho mai ricevuto. E poi dopo 4 anni mica posso andare dalla custode a chiedere spiegazioni in merito no? Leggendo un po' di articoli su internet ho trovato questo: La Cassazione sulla notifica dei verbali: Nulle le multe consegnate al portiere». Secondo i giudici della Suprema Corte, la consegna di una contravvenzione al custode di un condominio, deve essere preceduta dalla ricerca di un familiare del destinatario». Sono nulle le multe consegnate al portiere se l'ufficiale addetto alla consegna della sanzione amministrativa non ha provveduto a ricercare precedentemente uno dei familiari di chi ha commesso l'infrazione contestata. E' questo il principio che ha sancito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una signora romana, Stefania N., che si era vista convalidare dal Giudice di pace della capitale una sanzione amministrativa per avere messo in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa, sulla base del fatto che «la notifica era avvenuta mediante consegna al portiere». Per la Suprema Corte, invece, quella multa e' da stracciare poiche' «la notificazione mediante consegna al portiere deve essere preceduta dalla ricerca, con esito negativo del quale occorre dare atto nella relazione, di una persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario». Il giudice di Pace, nel gennaio 2002, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa, avvalendosi della testimonianza del portiere che aveva riconosciuto come propria la firma apposta alla relazione di notificazione del verbale. Contro questa decisione, Stefania N. ha presentato ricorso con successo in Corte di Cassazione. La Seconda sezione civile (con la sentenza numero 10924/05), accogliendo la protesta della signora, ha sottolineato che «la notificazione mediante consegna al portiere dell'abitazione del destinatario della sanzione amministrativa e' nulla se non e' stata preceduta dalla ricerca di una persona di famiglia». Tutt'al piu', la notifica della multa avrebbe potuto essere fatta «all'ufficio o all'azienda del destinatario» della multa. La sentenza della Suprema Corte fa il paio con quella recentemente emessa in cui i giudici hanno stabilito che non vanno pagate le multe se sul verbale ricevuto a casa non siano riportati in modo preciso (e non generico) i motivi della mancata immediata contestazione. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione in una recente sentenza (n. 8837), riaffermando un principio piu' volte ribadito dal 2001. Con questo verdetto, la Suprema Corte ha accolto il reclamo di un automobilista romano, Francesco P., contro la multa notificatagli a casa il 24 aprile 2001 dal Comune di Roma per aver usato il cellulare senza viva voce mentre era alla guida. Sul verbale, pero', era spiegato che la contestazione immediata non era stata effettuata «per l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge». Tale espressione, spiegano i giudici, «non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti». Spero che riuscirete a consigliarmi sul da farsi. RingraziandoVi anticipatamente. Vi porgo cordiali saluti.
Marco, da Milano
Risposta ADUC
Purtroppo la custode, ritirando la raccomandata con tanto di delega, si e' fatta garante della consegna a lei. Per cui, se con qualcuno si vuole rifare, e' con la custode che dovrebbe farlo.
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