Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 febbraio 2001
Domanda 2 febbraio 2001
Vengo immediatamente ad esporre il mio problema.
Dal 1989 sono proprietario di un appartamento di edilizia economica popolare costruito in cooperativa edilizia con mutuo ipotecario con contributo statale.
Tale appartamento viene accatastato come "A2 classe 7" (la classe massima per il Comune!) e quando ne vengo a conoscenza, nel 1992, in occasione del primo pagamento dell'I.C.I., ritenendo tale classificazione - normalmente attribuita a costruzioni quali villette - inadeguata al mio appartamento, presento ricorso alla Commissione Tributaria (e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Erariale), adducendo naturalmente tutte le argomentazioni che a mio avviso motivavano tale azione.
In data 10/11/1998 giunge una risposta dalla Commissione Tributaria: mi si comunica che il ricorso e’ dichiarato inammissibile, in quanto l'oggetto non e’ di competenza della Commissione.
A questo punto, nel dicembre 1999, presento domanda di "riclassificazione per variazioni" all'Ufficio Tecnico Erariale ed in data 01/02/2000 l'appartamento in oggetto viene effettivamente riconosciuto come "A2 classe 4".
Dal 1992 al 2000, per il conteggio dell'I.C.I., in attesa dell'accoglimento del mio ricorso da parte della Commissione Tributaria, di mia iniziativa faccio riferimento alla rendita "A2 classe 5", che ritengo essere adeguata al mio appartamento, anziche’ alla classe 7 che il Comune vorrebbe impormi.
Di conseguenza il Comune mi invia una seria di avvisi di liquidazione, tramite i quali pretende che io paghi la differenza tra l'I.C.I. effettivamente versata per il mio appartamento dal 1992 al 2000 e quella che invece avrei versato operando i conteggi sulla base della rendita catastale A2 classe7.
Presento un nuovo ricorso alla Commissione Tributaria.
Intervengo personalmente alla trattazione esponendo tutti i fatti, insistendo particolarmente sull'incongruenza che emerge dall'attribuire caratteristiche da "abitazione di lusso" proprie della classe 7 ad un appartamento di edilizia economica popolare quale e’ quello in oggetto.
La Commissione respinge anche questo ricorso affermando che la procedura seguita dal Comune per il calcolo dell'I.C.I. e’ corretta.
Naturalmente e’ corretta sulla base della rendita catastale A2 classe7 che ho contestato dall'inizio.
Ora io, cittadino, mi pongo alcuni interrogativi.
1) Perche’ sono dovuti trascorrere 6 anni prima che la Commissione Tributaria mi rispondesse che la questione non era di sua competenza e che quindi il ricorso era inammissibile?
Peraltro nel corso di questi 6 anni le mie richieste di informazioni e/o di aggiornamenti non hanno mai ottenuta risposta esaustiva, anzi: l'Ufficio Tributario mi indirizzava sistematicamente all'Ufficio Tecnico Erariale (al quale il ricorso era stato inviato per conoscenza) e questo, a sua volta, mi rimandava dal primo.
2) Perche’ la Commissione Tributaria non ha potuto o voluto modificare la rendita quando non si trattava di creare un precedente, dal momento che gia’ sentenze di altre commissioni hanno operato in tal senso?
3) Perche’ se la rendita attribuitami nel 1992 e’ innegabilmente errata (come peraltro la riclassificazione dall'anno 2000 in "A2 classe 4" testimonia) il Catasto non puo’ provvedere a rettificarla in modo retroattivo, sin dalla data iniziale di accatastamento?
4) Per l'acquisto dell'immobile in questione mi e’ stato concesso un mutuo ipotecario con contributo statale: il fatto che l'immobile rientrasse nei canoni di "edilizia economica popolare" costituiva uno dei requisiti essenziali da soddisfare per poter usufruire di tale contributo.
Mi domando come sia potuto accadere che un appartamento, che a suo tempo lo Stato ha riconosciuto essere di "edilizia economica", al momento dell'accatastamento sia stato considerato invece come "immobile di lusso".
Inoltre non posso evitare di chiedermi, con malcelata preoccupazione, se esista la possibilita’ che, a seguito di questo palese errore di accatastamento, del quale nessuno vuole assumersi la responsabilita’, mi venga contestata anche la rispondenza alle condizioni previste per l'ottenimento del contributo statale - con la conseguente decadenza (retroattiva!) dal diritto al contributo stesso.
Allo stato attuale delle cose tale eventualita’ non mi sembra poi cosi’ remota, purtroppo!
5) COSA POSSO FARE, ADESSO?
Attendo fiducioso suggerimenti e/o indicazioni.
P.S.: Il problema che ho appena illustrato non e’ di mio esclusivo interesse: l'appartamento in questione, infatti, fa parte di un complesso condominiale di ben 18 unita’; e naturalmente tutti i condomini si trovano nella mia stessa condizione.

Risposta ADUC
Per quanto concerne la possibilia' di agire retroattivamente, in taluni casi e' possibile: sono i tecnici che forniscono all'Ufficio gli elementi alla bisogna. Ci sembra invece strana non tanto l'opinione espressa dalla Commissione provinciale (se ritengono la classificazione catastale corretta, o accettate il responso o ricorrete in commissione regionale in opposizione) ma la dichiarazione di incompetenza.
Non ci risulta che la categoria A/2 possa essere definita di lusso: e' un'interpretazione un po' soggettiva, poiche' il lusso e' contraddistinto da categorie come l'A/7 o l'A/1, l'A/8 o l'A9. La classe individua certo il prestigio nella zona comunale, ma e' indebito considerarla "di lusso", poiche' e' un riferimento alla zona e non all'abitazione in se'.
Per quanto riguarda la retroattivita' o meno, a questo punto -essendo stati esperiti a suo tempo tutti i ricorsi- vediamo solo la possibilita' (in caso doveste ricevere un nuovo atto) di contestare lo stesso per i soliti motivi su-esposti, oppure premere sul catasto per un'attribuzione retroattiva: altro al momento non ci pare fattibile.
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