Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 novembre 2006
Ritengo interessante questa denuncia trovata su www.sosazzardo. Conoscendo la vostra sensibilita' ai temi trattati e la disponibilita' ad intervenire nelle giuste sedi, spero vi sia utile per ridurre questa piaga che, soprattutto nel nord-est, sta rovinando famiglie intere! Scusate l'anonimato!
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Illustri Sottosegretari. La presente denuncia serve ad aprire gli occhi sulla problematica del gioco d'azzardo compulsivo,tanto e' stato fatto per regolamentare un settore dove i confini della liceita' sono facilmente superabili purtroppo anche dagli apparecchi comma 6, per capirci quelli che pagano vincite in denaro fino a 50 euro, ormai installate oltre 90.000 in tutto il territorio nazionale, sono stati tolti giustamente i videopoker e ora inseriamo queste porcherie? Vediamo di riassumere, a grandi linee, cosa e' accaduto per diversi tipi di giochi comma 6 (chiamati da AAMS tranquillamente Slot vedasi comunicato ("Slot: indispensabile la dichiarazione ad Aams per le installazioni") che sono usciti sul mercato oggi. Non si vuole demonizzare tutto,ma mettere in evidenza sia i problemi sia i trucchi di alcuni costruttori, spesso anche gestori della propria produzione messi in atto e coloro che dovrebbero controllare non lo fanno (Monopoli di Stato in primis, pronti solo a scrivere circolari). Con questa mia denuncia,si spera di dare delle utili indicazioni a tutte le Forze dell'Ordine e ai Monipoli di Stato (assai distratti dal voler a tutti i costi omologare apparecchi per il gioco d'azzardo). Gia' esistono nei bar modelli dove il giocatore deve creare combinazioni come: doppia coppia di simboli, tre simboli uguali, ecc. l'uso di algoritmi atti a creare anche la funzione aleatoria condizionando l'abilita', reale, del giocatore. Quindi il gioco non puo' predeterminare una condizione prima ancora che il giocatore possa esprimere la sua abilita',eliminando poi anche il tempo minimo di intrattenimento,facendolo diventare "medio nel ciclo" con un decreto del 4 dicembre ma non e' scritto nella legge, "bizzarra" la limitazione del "tempo massimo di gioco di un ciclo". Nemmeno al piu' perverso dei biscazzieri sarebbe mai venuto in mente di porre un parametro simile ad un gioco d'azzardo. Ripeto da sempre che un apparecchio che puo' arrivare a far perdere: 150 euro all'ora e' una macchina mangiasoldi fra le piu' infernali del mondo. Altro che intrattenimento preponderante sull'alea! Per esempio se il gioco consiste in una combinazione di numeri e gli stessi sono estratti prima dal software e poi usati dall'utente, e' lampante l'uso interno di un algoritmo che decide se e quando distribuire un numero per poter creare una tal combinazione. Infatti in questo caso il giocatore non puo' far altro che prendere quello che l'algoritmo distribuisce. Guarda caso funzionano cosi' tutti i giochi d'azzardo, cosi' da nascondere la vera natura della simulazione di una slot machine, pari a quelle dei casino' e non invece come dovrebbero essere ovvero le cosiddette AWP (Amusement With Prizes) in cui c'e' una interazione giocatore/macchina. Da aggiungere infine che le vincite massime possono raggiungere qualche migliaio di euro,con stratagemmi particolari, quindi molto di piu' di quelle previste per i giochi comma 6. Quello che e' strano sono le diverse tipologie grafiche di gioco dove sono raffigurate sempre giochi tipici da casino' funzionanti a estrazioni periodiche di numeri per creare combinazioni ed accedere ai successivi livelli. Infatti una volta superato il livello delle estrazioni di gioco e' fatto ed il fine (?) raggiunto. Infine il fatto di aver istituito una tassazione sull'ingresso (PREU) pari al 13,5% + il £% per i concessionari di rete e 0,3% per AAMS impedisce di distribuire le vincite superiori al 75% (minimo previsto) perche' l'apparecchio non potrebbe poi dare la redditivita' a chi lo gestisce e diventa un gioco predeterminato a priori e quindi vietato dai dettami legislativi. In sintesi alcune caratteristiche vietate e pero' riscontrate nei giochi comma 6:
1. ci sono giochi omologati due volte di seguito e che hanno depositato file sorgente non esattamente uguali a quelli prodotti;
2. ci sono giochi che per le prime 10.000 partite pagavano il 100% per poi non far vincere piu' neanche mezzo euro;
3. ci sono giochi con mezza contabilita' nella black-box e mezza nella scheda e cio' e' vietato dal decreto di omologa dal 4 dicembre 2003;
4. ci sono giochi con pagamento immediato della vincita ed altri con rigioco dei punti vinti, pure questo vietato dal decreto di omologa;
5. ci sono giochi con il passaggio obbligato ad un raddoppio,che poteva dare come risultato anche zero,e giochi che invece trasformavano i punti in moneta,pure questo vietato dal decreto di omologa;
6. ci sono giochi che "giocano da soli" e "vincono da soli",non c'era il tempo minimo stabilito per legge dai 7 ai 13 secondi,ma un tempo medio dettato da un decreto di omologa in questo caso contrario alla legge;
7. ci sono giochi che non possono essere inizializzati se non si possiede una tastiera da PC, con la quale e' possibile pure l'azzeramento della contabilita',soprattutto chi riveste la doppia caratteristica di produttore e gestore;
8. ci sono dei gestori pronti ed investire centinaia di migliaia di euro per comprarsi il sito di un casino' on-line; 9. ci sono infine numerosissimi Enti omologatori che non hanno fatto i controlli dei file sorgente, vedasi ad esempio il Cermet, TUV Touringhen, Applus, STG e altri,l'elenco completo e sul sito AAMS.
Da non sottovalutare i problemi collegati ai giocatori che rimangono in poco tempo senza soldi con tutte le conseguenze che bene si conoscono. Si precisa che: Gli articoli dal 718 al 723 del c.p. disciplinano i giochi d'azzardo. Il legislatore ha ritenuto opportuno fornire la nozione di questi giochi dichiarando all'art.721 che "sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria". Requisiti essenziali del gioco d'azzardo,pertanto,sono l'alea e il fine di lucro; mentre e' irrilevante che il gioco sia o meno inserito negli elenchi di cui all'art.110 T.U. di P.S. L'alea e' il caso fortuito e deve essere valutato oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco, e non gia' in relazione all'esperienza della persona che vi partecipa. Naturalmente non rientra nella nozione di alea il risultato che dipende da programmazione fraudolenta; in tal caso si sconfina nella truffa. Per contro, non sono da far rientrare nel novero dei giochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla perizia del giocatore. Sono, invece, giochi d'azzardo quelli in cui il risultato e' affidato esclusivamente alla sorte, come la tombola, i dadi, la roulette, il macao, ecc. In moltissimi casi,tuttavia, l'esito di una partita dipende tanto dal caso fortuito quanto dall'abilita' del giocatore e il reciproco rapporto tra queste due componenti varia molto da caso a caso. In tali ipotesi, il Legislatore considera d'azzardo quei giochi in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria",ovvero i casi in cui l'incidenza del fortuito prevale in modo assoluto. Tale caratteristica e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza, fra gli altri giochi, al baccara', al poker, slot-machine, ecc.ecc. i quali, percio', sono da considerare d'azzardo (da ricordare che sono anche inseriti nelle tabelle dei giochi proibiti di tutte le questure). L'aleatorieta' dei giochi vietati dall'art. 718 c.p. insomma,deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo gioco e delle sue regole,considerate non solo nella loro astrattezza,ma anche nella concreta applicazione. Pertanto,un gioco in astratto non d'azzardo,deve essere considerato tale quando,anche per il solo fatto dell'abilita' di chi tiene il gioco,l'abilita' dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso,per determinare la vincita e tanti degli apparecchi del comma 6 a causa di una cattiva scrittura e successiva interpretazione della norma lo sono. Ma oltre all'aleatorieta', e' richiesta,per l'applicazione delle norme incriminatici ex art. 718-723 c.p., anche il "fine di lucro". Ne consegue che non possono essere considerati d'azzardo quei giochi di natura aleatoria fatti a puro fine di passatempo o di divertimento. Secondo la giurisprudenza in atto dominante,la semplice tenuita' della posta giocata non vale ad escludere il fine di lucro; tuttavia un apprezzabile orientamento ritiene che l'esiguita' della posta (quale,ad esempio,la consumazione di una bibita al bar), messa in relazione al complesso del gioco,qualora risulta del tutto insignificante,equivalga alla mancanza di detto fine. "Scusate l'anonimato ma non voglio rischiare situazioni "strane" in mezzo a tanta gente senza scrupoli!" Il testo unico di Pubblica sicurezza vieta che siano installati apparecchi per il gioco automatico d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni. Sono dunque vietati videopoker, slot machine e, in generale,tutti quei congegni per mezzo dei quali si effettuano scommesse o, comunque, si ottengono vincite puramente aleatorie (cioe' casuali e non determinate dall'abilita' del giocatore). La predisposizione degli apparecchi e' vietata indipendentemente dal fatto che la vincita possa essere in natura e anche qualora si tratti di vincite di valore assai modesto da considerarsi, piu' che altro, un incentivo al gioco. Coloro che, in violazione della norma, mettano a disposizione del pubblico apparecchiature del genere possono essere puniti con l'ammenda da uno a dieci milioni,oltre che con le piu' sanzioni previste per il gioco d'azzardo. Quando il gioco assume le caratteristiche dell'azzardo vero e proprio, anche il giocatore puo' essere punito. E' il caso in cui la posta in gioco inizi ad essere consistente e tale da concretizzare un vero e proprio scopo di lucro. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (depositatali 10 aprile scorso), ha chiarito che tale circostanza si verifica anche quando,pur non essendo le singole "puntate" particolarmente elevate,le modalita' e i tempi del gioco siano tali da consentire, in un breve lasso di tempo, lo svolgimento di numerose "partite" e quindi una posta complessivamente elevata. Si allega una sentenza chiarificatrice del Tribunale di Pisa sul sequestro di apparecchi comma 6 con vincita in denaro.
Lettera la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro emesso il 17/6/04 dal Pubblico Ministero di Pisa; rilevato che all'udienza del 7/7/04 erano presenti il Pubblico Ministero e il difensore dell'indagata; rilevato che la difesa ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la convalida del sequestro in considerazione dell'esistenza di certificazioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato attestanti la conformita' di quanto sequestrato ai parametri indicti dall'art. 110,6 co.,tulps; rilevato che il decreto e' stato emesso a convalida del sequestro operato di sua iniziativa dalla PG il 15.6.04 per i reati di cui agli artt. 718 cp 110 tulps, a seguito del controllo eseguito su tre apparecchi, riproducenti il gioco del "fruit", installati nel bar dell'indagata. e di proprieta' della ditta. rilevato che detto controllo ha evidenziato che gli apparecchi erano omologati come rientranti nella categoria di cui al 6 co. Dell'art.110 tulps e che tuttavia presentavano le seguenti rilevanti caratteristiche: il gioco in assenza di vincite aveva una durata inferiore ai 7 secondi; il gioco non presentava azioni di abilita'; rilevato che dette caratteristiche risultavano difformi dai parametri legislativi secondo sui l'abilita' deve "essere preponderante sull'alea", e la durata della partita deve "essere almeno di dieci secondi"; considerato che l'esistenza di una procedura di omologazione e di rilascio di certificazioni, in quanto riferentesi esclusivamente ad un prototipo di apparecchio,non esclude evidentemente che la successiva produzione o singoli apparecchi possano essere difformi da quanto omologato, anche perche' la conformita' di quanto ulteriormente prodotto al prototipo omologato e' attestato soltanto da un'autocertificazione; considerato che se e' vero che la conformita' ai parametri di legge richiede un'approfondita verifica tecnica estesa al funzionamento continuativo della macchina (e non solo un iniziale accertamento preliminare limitato a singole partite) e' tuttavia altrettanto vero che fin qui siano stati evidenziati elementi sufficienti per configurare un fumus commissi delicti e quindi per giustificare una misura limitativa della disponibilita' degli apparecchi; rilevato che detta misura si giustifica,in presenza degli elementi raccolti, proprio in funzione delle necessarie successive verifiche tecniche da compiersi nel piu' breve tempo possibile; considerato pertanto che le cose sequestrate devono considerarsi cose pertinenti al reato per cui si procede, il cui sequestro appare giustificato da ragioni probatorie; per questi motivi in sede di riesame del predetto provvedimento impugnato; conferma il decreto di convalida di sequestro emesso il 17/7/04 dal Pubblico Ministero di Pisa nei confronti di. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della procedura. Dispone che il presente provvedimento sia Comunicato al Pubblico Ministero in Sede notificato all'indagato e al difensore.
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Illustri Sottosegretari. La presente denuncia serve ad aprire gli occhi sulla problematica del gioco d'azzardo compulsivo,tanto e' stato fatto per regolamentare un settore dove i confini della liceita' sono facilmente superabili purtroppo anche dagli apparecchi comma 6, per capirci quelli che pagano vincite in denaro fino a 50 euro, ormai installate oltre 90.000 in tutto il territorio nazionale, sono stati tolti giustamente i videopoker e ora inseriamo queste porcherie? Vediamo di riassumere, a grandi linee, cosa e' accaduto per diversi tipi di giochi comma 6 (chiamati da AAMS tranquillamente Slot vedasi comunicato ("Slot: indispensabile la dichiarazione ad Aams per le installazioni") che sono usciti sul mercato oggi. Non si vuole demonizzare tutto,ma mettere in evidenza sia i problemi sia i trucchi di alcuni costruttori, spesso anche gestori della propria produzione messi in atto e coloro che dovrebbero controllare non lo fanno (Monopoli di Stato in primis, pronti solo a scrivere circolari). Con questa mia denuncia,si spera di dare delle utili indicazioni a tutte le Forze dell'Ordine e ai Monipoli di Stato (assai distratti dal voler a tutti i costi omologare apparecchi per il gioco d'azzardo). Gia' esistono nei bar modelli dove il giocatore deve creare combinazioni come: doppia coppia di simboli, tre simboli uguali, ecc. l'uso di algoritmi atti a creare anche la funzione aleatoria condizionando l'abilita', reale, del giocatore. Quindi il gioco non puo' predeterminare una condizione prima ancora che il giocatore possa esprimere la sua abilita',eliminando poi anche il tempo minimo di intrattenimento,facendolo diventare "medio nel ciclo" con un decreto del 4 dicembre ma non e' scritto nella legge, "bizzarra" la limitazione del "tempo massimo di gioco di un ciclo". Nemmeno al piu' perverso dei biscazzieri sarebbe mai venuto in mente di porre un parametro simile ad un gioco d'azzardo. Ripeto da sempre che un apparecchio che puo' arrivare a far perdere: 150 euro all'ora e' una macchina mangiasoldi fra le piu' infernali del mondo. Altro che intrattenimento preponderante sull'alea! Per esempio se il gioco consiste in una combinazione di numeri e gli stessi sono estratti prima dal software e poi usati dall'utente, e' lampante l'uso interno di un algoritmo che decide se e quando distribuire un numero per poter creare una tal combinazione. Infatti in questo caso il giocatore non puo' far altro che prendere quello che l'algoritmo distribuisce. Guarda caso funzionano cosi' tutti i giochi d'azzardo, cosi' da nascondere la vera natura della simulazione di una slot machine, pari a quelle dei casino' e non invece come dovrebbero essere ovvero le cosiddette AWP (Amusement With Prizes) in cui c'e' una interazione giocatore/macchina. Da aggiungere infine che le vincite massime possono raggiungere qualche migliaio di euro,con stratagemmi particolari, quindi molto di piu' di quelle previste per i giochi comma 6. Quello che e' strano sono le diverse tipologie grafiche di gioco dove sono raffigurate sempre giochi tipici da casino' funzionanti a estrazioni periodiche di numeri per creare combinazioni ed accedere ai successivi livelli. Infatti una volta superato il livello delle estrazioni di gioco e' fatto ed il fine (?) raggiunto. Infine il fatto di aver istituito una tassazione sull'ingresso (PREU) pari al 13,5% + il £% per i concessionari di rete e 0,3% per AAMS impedisce di distribuire le vincite superiori al 75% (minimo previsto) perche' l'apparecchio non potrebbe poi dare la redditivita' a chi lo gestisce e diventa un gioco predeterminato a priori e quindi vietato dai dettami legislativi. In sintesi alcune caratteristiche vietate e pero' riscontrate nei giochi comma 6:
1. ci sono giochi omologati due volte di seguito e che hanno depositato file sorgente non esattamente uguali a quelli prodotti;
2. ci sono giochi che per le prime 10.000 partite pagavano il 100% per poi non far vincere piu' neanche mezzo euro;
3. ci sono giochi con mezza contabilita' nella black-box e mezza nella scheda e cio' e' vietato dal decreto di omologa dal 4 dicembre 2003;
4. ci sono giochi con pagamento immediato della vincita ed altri con rigioco dei punti vinti, pure questo vietato dal decreto di omologa;
5. ci sono giochi con il passaggio obbligato ad un raddoppio,che poteva dare come risultato anche zero,e giochi che invece trasformavano i punti in moneta,pure questo vietato dal decreto di omologa;
6. ci sono giochi che "giocano da soli" e "vincono da soli",non c'era il tempo minimo stabilito per legge dai 7 ai 13 secondi,ma un tempo medio dettato da un decreto di omologa in questo caso contrario alla legge;
7. ci sono giochi che non possono essere inizializzati se non si possiede una tastiera da PC, con la quale e' possibile pure l'azzeramento della contabilita',soprattutto chi riveste la doppia caratteristica di produttore e gestore;
8. ci sono dei gestori pronti ed investire centinaia di migliaia di euro per comprarsi il sito di un casino' on-line; 9. ci sono infine numerosissimi Enti omologatori che non hanno fatto i controlli dei file sorgente, vedasi ad esempio il Cermet, TUV Touringhen, Applus, STG e altri,l'elenco completo e sul sito AAMS.
Da non sottovalutare i problemi collegati ai giocatori che rimangono in poco tempo senza soldi con tutte le conseguenze che bene si conoscono. Si precisa che: Gli articoli dal 718 al 723 del c.p. disciplinano i giochi d'azzardo. Il legislatore ha ritenuto opportuno fornire la nozione di questi giochi dichiarando all'art.721 che "sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria". Requisiti essenziali del gioco d'azzardo,pertanto,sono l'alea e il fine di lucro; mentre e' irrilevante che il gioco sia o meno inserito negli elenchi di cui all'art.110 T.U. di P.S. L'alea e' il caso fortuito e deve essere valutato oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco, e non gia' in relazione all'esperienza della persona che vi partecipa. Naturalmente non rientra nella nozione di alea il risultato che dipende da programmazione fraudolenta; in tal caso si sconfina nella truffa. Per contro, non sono da far rientrare nel novero dei giochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla perizia del giocatore. Sono, invece, giochi d'azzardo quelli in cui il risultato e' affidato esclusivamente alla sorte, come la tombola, i dadi, la roulette, il macao, ecc. In moltissimi casi,tuttavia, l'esito di una partita dipende tanto dal caso fortuito quanto dall'abilita' del giocatore e il reciproco rapporto tra queste due componenti varia molto da caso a caso. In tali ipotesi, il Legislatore considera d'azzardo quei giochi in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria",ovvero i casi in cui l'incidenza del fortuito prevale in modo assoluto. Tale caratteristica e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza, fra gli altri giochi, al baccara', al poker, slot-machine, ecc.ecc. i quali, percio', sono da considerare d'azzardo (da ricordare che sono anche inseriti nelle tabelle dei giochi proibiti di tutte le questure). L'aleatorieta' dei giochi vietati dall'art. 718 c.p. insomma,deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo gioco e delle sue regole,considerate non solo nella loro astrattezza,ma anche nella concreta applicazione. Pertanto,un gioco in astratto non d'azzardo,deve essere considerato tale quando,anche per il solo fatto dell'abilita' di chi tiene il gioco,l'abilita' dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso,per determinare la vincita e tanti degli apparecchi del comma 6 a causa di una cattiva scrittura e successiva interpretazione della norma lo sono. Ma oltre all'aleatorieta', e' richiesta,per l'applicazione delle norme incriminatici ex art. 718-723 c.p., anche il "fine di lucro". Ne consegue che non possono essere considerati d'azzardo quei giochi di natura aleatoria fatti a puro fine di passatempo o di divertimento. Secondo la giurisprudenza in atto dominante,la semplice tenuita' della posta giocata non vale ad escludere il fine di lucro; tuttavia un apprezzabile orientamento ritiene che l'esiguita' della posta (quale,ad esempio,la consumazione di una bibita al bar), messa in relazione al complesso del gioco,qualora risulta del tutto insignificante,equivalga alla mancanza di detto fine. "Scusate l'anonimato ma non voglio rischiare situazioni "strane" in mezzo a tanta gente senza scrupoli!" Il testo unico di Pubblica sicurezza vieta che siano installati apparecchi per il gioco automatico d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni. Sono dunque vietati videopoker, slot machine e, in generale,tutti quei congegni per mezzo dei quali si effettuano scommesse o, comunque, si ottengono vincite puramente aleatorie (cioe' casuali e non determinate dall'abilita' del giocatore). La predisposizione degli apparecchi e' vietata indipendentemente dal fatto che la vincita possa essere in natura e anche qualora si tratti di vincite di valore assai modesto da considerarsi, piu' che altro, un incentivo al gioco. Coloro che, in violazione della norma, mettano a disposizione del pubblico apparecchiature del genere possono essere puniti con l'ammenda da uno a dieci milioni,oltre che con le piu' sanzioni previste per il gioco d'azzardo. Quando il gioco assume le caratteristiche dell'azzardo vero e proprio, anche il giocatore puo' essere punito. E' il caso in cui la posta in gioco inizi ad essere consistente e tale da concretizzare un vero e proprio scopo di lucro. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (depositatali 10 aprile scorso), ha chiarito che tale circostanza si verifica anche quando,pur non essendo le singole "puntate" particolarmente elevate,le modalita' e i tempi del gioco siano tali da consentire, in un breve lasso di tempo, lo svolgimento di numerose "partite" e quindi una posta complessivamente elevata. Si allega una sentenza chiarificatrice del Tribunale di Pisa sul sequestro di apparecchi comma 6 con vincita in denaro.
Lettera la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro emesso il 17/6/04 dal Pubblico Ministero di Pisa; rilevato che all'udienza del 7/7/04 erano presenti il Pubblico Ministero e il difensore dell'indagata; rilevato che la difesa ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la convalida del sequestro in considerazione dell'esistenza di certificazioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato attestanti la conformita' di quanto sequestrato ai parametri indicti dall'art. 110,6 co.,tulps; rilevato che il decreto e' stato emesso a convalida del sequestro operato di sua iniziativa dalla PG il 15.6.04 per i reati di cui agli artt. 718 cp 110 tulps, a seguito del controllo eseguito su tre apparecchi, riproducenti il gioco del "fruit", installati nel bar dell'indagata. e di proprieta' della ditta. rilevato che detto controllo ha evidenziato che gli apparecchi erano omologati come rientranti nella categoria di cui al 6 co. Dell'art.110 tulps e che tuttavia presentavano le seguenti rilevanti caratteristiche: il gioco in assenza di vincite aveva una durata inferiore ai 7 secondi; il gioco non presentava azioni di abilita'; rilevato che dette caratteristiche risultavano difformi dai parametri legislativi secondo sui l'abilita' deve "essere preponderante sull'alea", e la durata della partita deve "essere almeno di dieci secondi"; considerato che l'esistenza di una procedura di omologazione e di rilascio di certificazioni, in quanto riferentesi esclusivamente ad un prototipo di apparecchio,non esclude evidentemente che la successiva produzione o singoli apparecchi possano essere difformi da quanto omologato, anche perche' la conformita' di quanto ulteriormente prodotto al prototipo omologato e' attestato soltanto da un'autocertificazione; considerato che se e' vero che la conformita' ai parametri di legge richiede un'approfondita verifica tecnica estesa al funzionamento continuativo della macchina (e non solo un iniziale accertamento preliminare limitato a singole partite) e' tuttavia altrettanto vero che fin qui siano stati evidenziati elementi sufficienti per configurare un fumus commissi delicti e quindi per giustificare una misura limitativa della disponibilita' degli apparecchi; rilevato che detta misura si giustifica,in presenza degli elementi raccolti, proprio in funzione delle necessarie successive verifiche tecniche da compiersi nel piu' breve tempo possibile; considerato pertanto che le cose sequestrate devono considerarsi cose pertinenti al reato per cui si procede, il cui sequestro appare giustificato da ragioni probatorie; per questi motivi in sede di riesame del predetto provvedimento impugnato; conferma il decreto di convalida di sequestro emesso il 17/7/04 dal Pubblico Ministero di Pisa nei confronti di. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della procedura. Dispone che il presente provvedimento sia Comunicato al Pubblico Ministero in Sede notificato all'indagato e al difensore.
Risposta ADUC
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