Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 gennaio 2001
Vorrei saper come recuperare i soldi versati come sanzione per il ritardato pagamento del bollo auto che sono stati erronemente calcolati dal terminale di Lottomatica. Autoveicolo AK160VA KW40 regione veneto Tassa 200.000, interessi 10.000, sanzioni 60.000. Sul sito del Ministero delle finanze gli importi e degli interessi sono notevolmente più bassi. Questi sono i dati presenti sulla ricevuta 200.000 Interessi dovuti: 1.808
Sanzioni dovute: 12.000 Ammontare totale dovuto: 213.900
Sanzioni dovute: 12.000 Ammontare totale dovuto: 213.900
Risposta ADUC
Non ci dice di quanto sia il ritardato pagamento, pertanto le indichiamo i termini relativi:
SANZIONI
Se il pagamento tardivo si effettua entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione è pari a un incremento del +3, 75% rispetto all'importo originariamente dovuto; se il pagamento tardivo si effettua decorsi i sopraindicati 30 giorni, ma comunque entro il 12° mese successivo alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione è pari a un incremento del 5% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati fino al 10/5/2000; mentre è pari al 6% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati a partire dall'11/5/2000;
se il pagamento si effettua dopo il 12° mese sopraindicato, la sanzione è pari al +30% dell'importo originariamente dovuto.
INTERESSI
Gli interessi moratori vengono definiti in base alle seguenti regole:
per i pagamenti effettuati entro l'anno di originaria scadenza (in regime di ravvedimento operoso), questi vanno calcolati sull'importo originariamente dovuto al tasso legale con maturazione giorno per giorno nella misura del
5% annuo fino al 31/12/1998
2, 5% annuo dal 1/1/1999 al 31/12/2000
3, 5% annuo dal 1/1/2001 (come da recente decreto dell'11/12/2000);
per i pagamenti effettuati oltre l'anno, il tasso di interesse da applicare è pari al 2, 5% semestrale (calcolato a semestre compiuto).
Per chiedere il rimborso, suggeriremmo -per maggiore semplicita'- di rivolgersi al Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale Entrate, o di inoltrare direttamente una richiesta tramite Pra -rivolgendosi, in seguito, in Commissione Provinciale Tributaria.
SANZIONI
Se il pagamento tardivo si effettua entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione è pari a un incremento del +3, 75% rispetto all'importo originariamente dovuto; se il pagamento tardivo si effettua decorsi i sopraindicati 30 giorni, ma comunque entro il 12° mese successivo alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione è pari a un incremento del 5% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati fino al 10/5/2000; mentre è pari al 6% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati a partire dall'11/5/2000;
se il pagamento si effettua dopo il 12° mese sopraindicato, la sanzione è pari al +30% dell'importo originariamente dovuto.
INTERESSI
Gli interessi moratori vengono definiti in base alle seguenti regole:
per i pagamenti effettuati entro l'anno di originaria scadenza (in regime di ravvedimento operoso), questi vanno calcolati sull'importo originariamente dovuto al tasso legale con maturazione giorno per giorno nella misura del
5% annuo fino al 31/12/1998
2, 5% annuo dal 1/1/1999 al 31/12/2000
3, 5% annuo dal 1/1/2001 (come da recente decreto dell'11/12/2000);
per i pagamenti effettuati oltre l'anno, il tasso di interesse da applicare è pari al 2, 5% semestrale (calcolato a semestre compiuto).
Per chiedere il rimborso, suggeriremmo -per maggiore semplicita'- di rivolgersi al Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale Entrate, o di inoltrare direttamente una richiesta tramite Pra -rivolgendosi, in seguito, in Commissione Provinciale Tributaria.
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