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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 ottobre 2006
Domanda 30 ottobre 2006
Premetto che non sono un avvocato, quindi potrebbe essermi sfuggito qualcosa. In base alle informazioni che sono riuscito a raccogliere non mi sembra applicabile all'anno in corso il provvedimento in atto che colpisce retroattivamente i lavoratori dipendenti che possiedono un'auto aziendale (non so valutare se siano tanti o pochi) e non per questo possono essere automaticamente classificati come 'ricchi'. Non voglio spiegare in questo contesto il danno economico imprevisto che questo provvedimento 'urgente' arreca alle famiglie che per il fisco si sono improvvisamente arricchite (aumentando l'imponibile del fringe benefit), ma che in realta' si sono impoverite; oltre al fatto che dovranno pagare di piu' anche tutti quei servizi legati al reddito (rette dall'asilo all'universita', ecc).. Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262 all'Articolo 7 (commi 25 e 26) cita: 25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ma la legge 27 luglio 2000, n.212 all'Articolo 1 (commi 1 e 2) cita: 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
L'articolo 3 (commi 1 e 2) della stesa legge cita:
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobil Club d'Italia (art. 3, c. 1 del d. lgs. n. 314/1997) valide per il 2006 erano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2005, nel Supplemento Ordinario n. 202. Allora come si puo' cambiarle ad Ottobre 2006 con effetto retroattivo? La deroga citata dal comma 26 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 Articolo 7, non mi sembra applicabile visto quello che prevede la legge del 27 luglio 2000, n.212. In oltre il comma 25 del decreto legge 3 ottobre 2006, dice di andare a modificare nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» con «50 per cento»; Ma queste parole io le trovo nell'articolo 48 e non nel 51! Esiste un modo per fermare questo imprevisto salasso di fine anno e rimandare al prossimo anno l'applicazione delle nuove tabelle? Se non potrete rispondermi voi, spero che possiate indicarmi a chi rivolgere questa domanda. Grazie, distinti saluti.
Walter, da Pino Torinese

Risposta ADUC
Non importa essere avvocati per verificare la quotidiana strage di legalita' di cui e' affetta l'Italia tutta e le sue istituzioni. La finanziaria e i decreti collegati violano per far cassa numerose volte lo Statuto del Contribuente. In quanto legge sopravvenuta di pari grado prevalgono su quest'ultimo. L'unica cosa da fare e' lottare politicamente, pubblicamente, diffusamente e culturalmente per la legalita' (cosa che non pare sia cara ne' a questo ne' ad altri governi).
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