Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 settembre 1999
Domanda 29 settembre 1999
29-Sett-99
Mi scuso in anticipo del disturbo che Vi sto arrecando con i miei quesiti. Vorrei aggiungere ulteriori precisazioni relativamente alla questione in oggetto (vedi e-mail del 25 settembre 1999) che, leggendo la Vostra risposta,  mi sono reso conto di avere omesso nelle mie precedenti richieste:
- purtroppo mi sono reso conto della clausola in oggetto solamente ad una lettura piu' attenta del contratto dopo averlo concluso;
- ho beneficiato del premio "agevolato" senza dovere preventivamente fornire la dimostrazione dell'esistenza dell'antifurto sul veicolo, che dovro' invece produrre, come da contratto, solo in caso ed al momento di un eventuale furto;
- il contratto non specifica con quali modalita' la dimostrazione dell'esistenza dell'antifurto debba essere fornita, solo telefonicamente mi e' stato detto dalla compagnia che e' sufficiente un documento come una fattura di acquisto del veicolo da cui risulti l'esistenza di antifurto oppure una fattura relativa alla installazione dell'antifurto;
-io non sono attualmente in possesso di alcuna documentazione da cui risulti che sul veicolo e' installato un antifurto, ne' saro' in grado di ottenerla (quantomeno a costi ragionevoli). Stando cosi' le cose, fino alla scadenza dell'attuale periodo assicurativo rischiero' che, in caso di furto, mi vedro' rimborsare un premio decurtato, pero' vorrei sapere se la clausola sul contratto, che peraltro non precisa neanche le modalita' attraverso cui fornire la dimostrazione dell'esistenza dell'antifurto, sia lecita oppure no.
Di nuovo grazie.

Risposta ADUC
Si presuppone che questo contratto sia annuale: nel frattempo si informi presso altre compagnie. Perche' questo mi sembra -nelle loro intenzioni- rischioso. Per cio' che concerne la clausola in se', non si puo' definire vessatoria. Il problema non e' tanto la mancanza di dettagli circostanziati, quanto nell'interpretazione di comodo che -in assenza di dettagli sufficienti- viene data dalle compagnie in caso di sinistro. E' l'interpretazione che viene data delle clausole e non le clausole in se'. Pertanto, la contestazione e' possibile solo in un secondo momento, quando si tratta di dimostrare il senso effettivo della clausola, offrendo la propria interpretazione in opposizione a quella della Compagnia. Difatti, in assenza di indicazioni sul come dimostrare l'esistenza dell'antifurto, questa puo' essere la piu' vasta possibile, in teoria. Non ha specificato se dalla fattura e' possibile dedurne (anche se complessivamente e non pezzo per pezzo) la natura di antifurto.
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