Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 gennaio 2001
Domanda 30 gennaio 2001
Cara Aduc,
ho ricevuto una sanzione amministrativa risalente al 2 Ottobre da parte dei vigili urbani del Comune di Grottaferrata.
La sanzione mi sarebbe stata praticata perche’ secondo i vigili avrei utilizzato il telefono cellulare mentre ero alla guida della mia autovettura.
Secondo la spiegazione i vigili non mi avrebbero fermato poiche’ mi trovavo al telefono.
Non ritengo di aver commesso l'infrazione che mi viene addebitata in quanto non utilizzo mai il telefono cellulare mentre sono alla guida vi chiedo gentilmente di dirmi cosa debbo fare.
Sapendo inoltre che proprio nei giorni in cui mi era stata praticata la sanzione amministrativa avevo un serio problema al dente, cio’ mi portava a toccare con la mano la guancia.
Ritengo dunque che i vigili urbani si siano confusi ed abbiano scambiato la mano appoggiata per qualche istante sulla mia guancia con la tipica mossa di una persona che si trova al telefono.
Non sarebbe stato piu’ corretto fermarmi e verificare se effettivamente stavo utilizzando il telefono cellulare?
Cosa posso fare per non pagare la sanzione che mi e’ stata ingiustamente praticata?

Risposta ADUC
Nel caso specifico, se quella e' la motivazione scritta nel verbale, a nostro avviso si sono dati la zappa sui piedi. Infatti, puo' darsi anche che un giudice valuti il loro comportamento corretto, ma sta di fatto che la finalita' della contravvenzione e' interrompere un comportamento pericoloso, non di rispettarlo: in tal caso, la contestazione del mancato fermo e' decisamente proponibile.
Se ha modo di procurarsi anche un certificato medico del suo dentista, meglio.
Tenendo presente che sara' pur sempre un giudice a valutare il caso specifico, riteniamo che potrebbe contestare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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