Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 gennaio 2001
Domanda 27 gennaio 2001
Mi e’ stata notificata a casa una multa rilevata con autovelox modello 104 c/2 matricola 1185, ho violato la norma del codice della strada di cui all'articolo 142. Superavo di 20 km/h il limite dei 50 km orari, il verbale indica che e’ stata verificata la perfetta funzionalita’ dell'autovelox e che la contestazione non e’ potuta avvenire immediatamente perche’ gli agenti erano impegnati a verbalizzare un'altro contravventore.Il verbale di contestazione e’ completo in tutti i suoi elementi. Vorrei sapere se ho possibilita’ di far ricorso al giudice di pace e in caso positivo quali motivi posso addurre!
Vi sarei estremamente grata se poteste fornirmi una risposta in tempi rapidi, grazie per la vostra cortesia!

Risposta ADUC
Tale giustificazione potrebbe essere anche ritenuta valida: occorrerebbe sapere se quanto sostenuto corrisponda a verita' o meno.
A poter acquisire con celerita' gli ordini di servizio, pero', sarebbe il giudice: e' un po' un rischio agire "al buio", potrebbe perdere.
Ad ogni modo, le ricordiamo che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg) .
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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