Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 gennaio 2001
Domanda 26 gennaio 2001
In Dicembre, una pattuglia della Polizia Stradale, lungo la provinciale tra Milano e Novara mi ha "fotografato". Erano le 2 del mattino, traffico pressoche’ nullo, ed il limite di velocita’ era 60 km/h. Io, passando, ho notato il flash dell'autovelox. Non mi hanno fermato ne’ inseguito, anzi dopo 100m sono tornato indietro ed accostandomi alla pattuglia ho chiesto spiegazioni. Mi hanno risposto che andavo ad 88 Km/h e che mi avrebbero fatto recapitare la multa a casa. Da notare che i poliziotti non sono neppure scesi dalla loro macchina. La multa non mi e’ ancora arrivata a casa. Ho motivo per fare ricorso? Potreste indicarmi come procedere? Grazie.

Risposta ADUC
Il mancato fermo e' un motivo di ricorso. Comunque e' sempre il giudice a valutare sulla ammissibilita' o meno del ricorso stesso. Inoltre, avrebbe bisogno di prove certe che dimostrino quello che sostiene, non essendo altrimenti in grado di fondare la sua contestazione. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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